In materia di cancellazione del volo, l’esonero del vettore dall’obbligo di compensazione pecuniaria richiede una prova rigorosa e puntuale dell’esistenza di una circostanza eccezionale e del nesso causale diretto e inevitabile con l’evento dannoso. Tale onere probatorio grava integralmente sul vettore e non può essere assolto mediante documentazione generica, né attraverso presunzioni semplici fondate su massime di esperienza o su ipotetici effetti a catena derivanti da eventi di carattere generale, come uno sciopero che interessi un’area vasta. È necessario dimostrare che l’evento eccezionale abbia inciso specificamente sul singolo volo e che non residuasse alcun margine operativo utile per evitarne la cancellazione, nonché che siano state adottate tutte le misure ragionevolmente esigibili per fronteggiare la situazione. Il ricorso a presunzioni è ammesso solo se fondato su fatti certi, gravi, precisi e concordanti, non potendo il giudice supplire alle carenze probatorie del vettore mediante inferenze basate su circostanze non provate. L’ordinamento, volto a garantire un elevato livello di tutela del passeggero, impone un’interpretazione restrittiva della nozione di circostanza eccezionale e non consente di valorizzare elementi indiziari privi di attendibilità istituzionale o riferiti a eventi non specificamente collegati al volo cancellato.
Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 17 giugno 2026 n. 20489.
Preliminarmente, al fine di comprendere meglio l’esito della Cassazione, sul punto è necessario comprendere la disciplina della responsabilità precontrattuale nella formazione del contratto ai sensi del diritto civile italiano.
La responsabilità precontrattuale
La responsabilità precontrattuale rappresenta uno dei temi più delicati del diritto civile, poiché si colloca nella fase che precede la conclusione del contratto, quando le parti non sono ancora vincolate da un accordo ma sono già tenute a comportarsi secondo correttezza e buona fede. Tale responsabilità nasce quando una delle parti, durante le trattative, viola questi doveri, arrecando un danno all’altra.
La fase precontrattuale è caratterizzata da libertà negoziale, ma questa libertà non è assoluta e chi intrattiene trattative deve evitare comportamenti scorretti, come interromperle senza motivo dopo aver ingenerato un ragionevole affidamento nella controparte. Il danno risarcibile non riguarda l’interesse al contratto, bensì l’interesse negativo, cioè le spese inutilmente sostenute e le occasioni perse a causa dell’affidamento riposto nella trattativa.
La responsabilità precontrattuale ha natura autonoma e non dipende dalla validità o invalidità del contratto eventualmente concluso: può sorgere anche quando il contratto non viene stipulato o quando viene dichiarato nullo. Questo istituto svolge una funzione essenziale nel sistema contrattuale, poiché garantisce equilibrio e tutela in una fase in cui i rapporti sono ancora fluidi ma già potenzialmente dannosi.
Il caso esaminato
La controversia nasce dal fatto che la passeggera Tizia aveva acquistato un biglietto aereo per la tratta Alfa–Beta, programmata in una specifica data e cancellata poche ore prima della partenza senza preavviso utile e senza offerta di assistenza o riprotezione. La compagnia aerea, a fronte della richiesta di compensazione pecuniaria e risarcimento dei danni, aveva attribuito la cancellazione a uno sciopero del personale aeroportuale, sostenendo che tale evento integrasse una circostanza eccezionale idonea a esonerarla da ogni responsabilità. Tizia, ritenendo insufficiente tale giustificazione, adiva il giudice di primo grado per ottenere la tutela prevista dalla normativa europea sul trasporto aereo.
Nel giudizio di primo grado, il vettore produceva comunicati e articoli di stampa per dimostrare l’esistenza dello sciopero, affermando che esso aveva inciso sull’operatività del volo. Il giudice, valorizzando tali elementi come indizi presuntivi, riteneva provata la circostanza eccezionale e rigettava la domanda della passeggera.
Tizia proponeva appello, sostenendo che la compagnia non avesse fornito prova specifica dell’incidenza dello sciopero sul volo cancellato e che la documentazione prodotta fosse generica e priva di attendibilità istituzionale. Il giudice di secondo grado confermava la decisione, ritenendo sufficiente la dimostrazione dell’esistenza dello sciopero e ammettendo il ricorso a presunzioni semplici per ricostruire il nesso causale.
La passeggera ricorreva quindi in sede di legittimità, deducendo violazione dei principi in materia di onere della prova e di corretta applicazione della disciplina europea. La Corte accoglieva il ricorso, affermando che il vettore deve provare in modo rigoroso e puntuale non solo l’esistenza della circostanza eccezionale, ma anche la sua incidenza diretta e inevitabile sul singolo volo, nonché l’impossibilità di adottare misure alternative. Veniva esclusa la possibilità di fondare la decisione su presunzioni generiche o su massime di esperienza relative ai cosiddetti effetti a catena. La sentenza veniva quindi cassata con rinvio, affinché il giudice di merito riesaminasse la vicenda applicando i criteri probatori corretti.
La decisione della Cassazione
La Corte di cassazione, con ordinanza del 17 giugno 2026 n. 20489, è chiamata a verificare se i giudici di merito abbiano correttamente applicato i principi in materia di cancellazione del volo e di esonero del vettore dall’obbligo di compensazione. La ricorrente lamenta che la compagnia aerea abbia invocato uno sciopero come circostanza eccezionale senza fornire prova specifica dell’incidenza dell’evento sul volo cancellato e senza dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per evitarne le conseguenze.
La Corte di cassazione rileva che l’onere probatorio grava integralmente sul vettore, il quale deve dimostrare non solo l’esistenza dell’evento eccezionale, ma anche il nesso causale diretto e inevitabile con la cancellazione del singolo volo. Tale prova deve essere rigorosa, concreta e puntuale, non potendo essere surrogata da documentazione generica o da presunzioni semplici fondate su massime di esperienza relative ai cosiddetti effetti a catena.
La Corte di cassazione osserva che i giudici di merito hanno attribuito valore probatorio a documenti privi di attendibilità istituzionale e hanno ritenuto sufficiente la dimostrazione dell’esistenza dello sciopero, senza verificare la sua incidenza specifica sul volo interessato. La Corte di cassazione afferma che non è sufficiente provare l’evento, ma occorre dimostrare l’inevitabilità delle sue conseguenze e l’assenza di margini operativi utili. Ritenendo violati tali principi, la decisione impugnata viene cassata con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame conforme ai criteri indicati.

