Responsabilità

Scuola non responsabile per l'infortunio dello studente durante la partita di basket

L'insegnante aveva spiegato regole del gioco e dato indicazioni per il suo svolgimento quindi la sua assenza al momento del fatto non è in determinante

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di Andrea Alberto Moramarco

La scuola non può pagare i danni subiti da uno studente che, durante la lezione di educazione fisica, si infortuna in occasione di una normale azione di gioco, se l'attività sportiva praticata nella palestra dell'istituto rientra tra le attività ginniche previste dalla programmazione scolastica e l'insegnante ne abbia spiegato adeguatamente le regole. Ad affermarlo è il Tribunale di L'Aquila con la sentenza n. 163/2020.

I fatti
L'incidente al centro della vicenda ha riguardato un alunno di una scuola superiore che, in occasione della lezione di educazione fisica, partecipava ad una partita di "basket 3 contro 3" assieme ad altri alunni. All'esito di una normale azione di gioco sotto l'area del canestro, il ragazzo nel saltare urtava la parte frontale destra del capo contro i gomiti aperti di un avversario, riportando delle fratture. I genitori del ragazzo ritenevano responsabile dell'accaduto l'insegnante di educazione fisica, che nel momento dello scontro non era presente e che aveva fatto svolgere la partita in una sola metà del campo. Il Ministero dell'istruzione, convenuto in giudizio, si difendeva però sostenendo l'assoluta accidentalità e imprevedibilità dell'evento, che può pur sempre accadere durante una partita di basket, non potendo nessun rimprovero essere mosso nei confronti del docente che aveva spiegato correttamente ai ragazzi le regole del gioco.

La decisione
Il Tribunale ritiene valida la difesa del Miur e rigetta la domanda risarcitoria. Innanzitutto, non trattandosi di autolesione dell'alunno, il giudice inquadra la vicenda nella fattispecie di cui all'articolo 2048 cod. civ., per il quale il danno deve essere conseguenza del fatto illecito di un altro studente. Nella specie, tuttavia, manca il fatto costitutivo illecito, «non essendo stato né allegato né provato che il sinistro sia derivato da un comportamento eccedente la normale prassi sportiva di altro allievo partecipante alla partita». L'infortunio, infatti, è avvenuto in occasione di una normale azione di gioco di una partita di pallacanestro "3 contro 3", attività normalmente svolta in metà campo e non connotata da particolare pericolosità. Si è trattato, in sostanza, di uno scontro fortuito tra due giocatori avvenuto in una normale fase di gioco, «percepito come involontario o fortuito dagli stessi partecipanti al gioco».
In tale contesto, conclude il Tribunale, a rilevare non è «l'assidua costante vicinanza ai ragazzi da parte dell'insegnante, bensì le concrete modalità con cui l'attività sportiva si stava realizzando». L'insegnante aveva spiegato regole del gioco e dato indicazioni per il suo svolgimento, sicché la sua lamentata assenza al momento del fatto non è in alcun modo determinante, essendo, ad ogni modo, l'incidente avvenuto «un evento del tutto estraneo alla sua sfera di controllo».

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