È illegittima la predeterminazione del tempo della prova orale, qualora non prevista nel bando né specificata nei criteri. Così la sentenza 2662 del 2026 del Consiglio di Stato.
LA MASSIMA
Scuole e istruzione - Università - Professori - Procedura selettiva - Prova orale - Tempo predeterminato - Mancata previsione - Illegittimità.
Va annullato l'esito di una procedura selettiva indetta da un'università, qualora la commissione decida di strutturare la prova orale in un tempo predeterminato di quindici minuti, senza che tale limitazione fosse prevista dal bando né specificata nell'ambito dei criteri, autorizzando tuttavia la presentazione di slides durante la prova: infatti, l'assegnazione di un tempo limitato si pone in aperto contrasto con tale autorizzazione, essendo di comune esperienza che la presentazione e l'illustrazione di slides comporti la spendita di un tempo maggiore di quello che richiederebbe la mera esposizione discorsiva. L'introduzione, a sorpresa, di un elemento di valutazione non previsto dal bando ha infatti penalizzato la ricorrente, che aveva impostato la preparazione della prova proprio in base alla presentazione e illustrazione di slides, costringendola a sintetizzare e omettere intere parti della trattazione.
Nell'ambito delle procedure concorsuali, quelle universitarie hanno spesso interessato le aule della giustizia amministrativa, anche a fronte della peculiarità di inquadramento (e di conseguente disciplina) derivanti dall'evoluzione normativa e dalla riconosciuta autonomia universitaria.
Peraltro, nel permanere di esigenze di fondo connesse al rispetto dei principi fondamentali, sia in generali validi per tutti i titolari di potestà di interesse generale (a partire da, trasparenza, parità di...


