La modifica relativa al personale della scuola recepisce le perplessità che avevamo formulato commentando il decreto-legge [cfr. in «Guida al Diritto», 2026, fascicolo 9, pagine 83 e seguenti], allorquando si era evidenziato che la previsione, tra il personale ritenuto meritevole di rafforzata tutela, solo del dirigente scolastico e del membro del corpo docente, non consentiva di ricomprendere, a differenza di quanto previsto per la tutela dell'esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria, anche il personale ausiliario (per esempio, il bidello o il personale amministrativo non docente).
Prima dell'intervento in commento, come è noto, l’articolo 583-quater del Cp, introdotto dal decreto-legge 8 febbraio 2007 n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2007 n. 41, e, poi, più volte integrato e modificato [da ultimo con la legge 8 agosto 2025 n. 119], puniva le lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità...


