la QUESTIONE
Quando il legittimario che agisce in riduzione contro i donatari è esonerato dall’onere di accettare l’eredità con beneficio di inventario? La nozione di “preterizione sostanziale”, elaborata per il caso di assenza totale di relictum, può estendersi anche all’ipotesi in cui il de cuius abbia lasciato un relictum di valore economicamente irrisorio? Il principio del subingresso del rappresentante nella posizione del rappresentato impedisce di qualificare come “estraneo”, ai fini dell’art. 564 c.c., il chiamato per rappresentazione rispetto alle donazioni fatte al proprio ascendente premorto? Quali beni devono essere inclusi nella riunione fittizia ex art. 556 c.c. quando la donazione è collegata, nel medesimo atto, a una contestuale divisione che assegna un usufrutto pro quota a favore del donante? Quali conseguenze pratiche derivano, sul piano dell’onere della prova e della strategia processuale, dalla qualificazione del legittimario attore come “pretermesso sostanziale” anziché come coerede chiamato ex lege?

Normativa di riferimento
Codice civile: art. 564, comma 1 - Condizione di proponibilità dell’azione di riduzione
Codice civile: art. 553 - Concorso dei legittimari con altri successibili e limiti alla riduzione
Codice civile: art. 556 - Riunione fittizia e determinazione della massa di calcolo
Codice civile: art. 537, comma 1 - Quota di riserva del figlio unico
Codice civile: artt. 747, 748 e 750 - Collazione dei beni donati
Codice civile: art. 769 - Nozione e struttura della donazione
Codice civile: art. 457 - Apertura della successione e delazione
Codice procedura civile: art. 360, comma 1, n. 3, - Motivi di ricorso per cassazione
Codice procedura civile: art. 384, comma 2, - Principio di diritto e vincolo per il giudice di rinvio
Codice procedura civile: art. 196-quater disp. att. - Deposito telematico degli atti nel processo civile

La funzione dell’art. 564 c.c. nel sistema di tutela della legittima

L’azione di riduzione costituisce lo strumento tipico tramite cui il legittimario, leso o pretermesso dalle disposizioni testamentarie o dalle donazioni compiute in vita dal de cuius, ottiene la reintegrazione della quota di riserva garantita dagli artt. 536 e ss. c.c. Il legislatore, tuttavia, subordina la proponibilità dell’azione, quando essa sia rivolta contro donatari o legatari non chiamati come coeredi, alla previa accettazione dell’eredità con beneficio di inventario (art. 564, comma 1, c...

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