La Suprema Corte, nella sentenza n. 6759 del 2026, ritiene che l'elemento costitutivo della contravvenzione di molestie o disturbo alle persone legato alla commissione del fatto in luogo pubblico o aperto al pubblico sussiste anche quando la condotta molesta sia posta in essere dall'interno dell'abitazione privata dell'agente, purché la persona offesa percepisca le molestie mentre si trovi in spazi condominiali accessibili ad una pluralità indeterminata di individui.
LA MASSIMA
Reato - Molestie o disturbo alle persone - Luogo aperto al pubblico - Condominio - Sussistenza. (Codice penale, articolo 660)
Con riguardo ai contesti condominiali, deve considerarsi aperto al pubblico agli effetti dell'articolo 660 del codice penale quel luogo nel quale può accedere una categoria di persone che abbia determinati requisiti. Per integrare il requisito della pubblicità del locuus commissi delicti è sufficiente che, indifferentemente, il soggetto attivo, ovvero quello passivo, si trovi – almeno uno di essi – in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Con riguardo ai contesti condominiali, deve considerarsi aperto al pubblico quel luogo nel quale può accedere una categoria di persone che abbia determinati requisiti. Per integrare il requisito della pubblicità del locuus commissi delicti è sufficiente che, indifferentemente, il soggetto attivo, ovvero quello passivo, si trovi - almeno uno di essi - in luogo pubblico o aperto al pubblico. Questo il principio della sentenza n. 6759 della prima sezione penale della Cassazione.
Il caso concreto e i motivi di ricorso
Una donna viene...


