Se le parti non si oppongono alla trattazione orale in appello la nullità è sanabile
Lo ha precisato la sezione III della Cassazione con l'ordinanza 26106/2022
Qualora la corte d'appello, in sede di decisione della causa, abbia fatto applicazione dell'articolo 281-sexies Cpc, - che disciplina la decisione della causa a seguito di trattazione orale nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e non è applicabile ai giudizi innanzi alla Corte d'appello - seguendo la relativa disciplina, la nullità del procedimento è sanata, ai sensi dell'articolo 157, comma 2, Cpc, ove, a fronte dell'invito rivolto alle parti di discutere oralmente la causa nella stessa udienza, quest'ultime non si oppongano, né richiedano il termine per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, in tal modo omettendo di tenere il comportamento processuale necessario per indurre il Collegio a procedere nelle forme ordinarie, restando altresì esclusa la violazione dei principi regolatori del giusto processo, ex articolo 360-bis, comma 1, n. 2, Cpc, là dove le stesse parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le proprie difese. Questo il principio espresso dalla Sezione III della Cassazione con l'ordinanza 5 settembre 2022 n. 26106 .
I precedenti
Pressoché in termini, richiamata in motivazione, nella pronunzia in rassegna, Cassazione, ordinanza 13 ottobre 2011 n. 21216. Sempre nello stesso senso, altresì, Cassazione, sentenza 13 aprile 2012 n. 5891.
In un'ottica diversa, peraltro, per l'affermazione che la norma dell'articolo 281-sexies Cpc - che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza - in assenza di un'espressa previsione che ne limiti l'applicabilità al solo giudizio di primo grado, è norma applicabile anche nel giudizio di appello, Cassazione, ordinanze 27 gennaio 2011 n. 2024 e 8 novembre 2011 n. 23202, in Foro it., 2012, I, c. 2474, con nota di Mastrangelo V., Osservazioni sull'ambito di applicazione dell'art. 281 sexies c.p.c., prima e dopo la l. 12 novembre 2011 n. 183; sentenza 7 novembre 2014 n. 23782; ordinanza 13 gennaio 2020 n. 344 (resa in controversia già pendente in appello alla data di entrata in vigore della modifica dell'art. 352 Cpc introdotta dall'art. 27, comma 1, legge n. 183 del 2011).
Sempre sulla questione specifica, altresì, in altra occasione, si è osservato, ancora, che nel procedimento d'appello davanti al tribunale, in composizione monocratica, non può procedersi alla discussione orale della causa cui segua la lettura del dispositivo ex articolo 281-sexies Cpc, se una delle parti richieda, all'udienza di discussione, di disporre lo scambio delle conclusionali ai sensi dell'art. 190 Cpc, essendo tenuto il giudice, per espressa previsione dell'articolo 352, ultimo comma, Cpc, a provvedere a tale adempimento e a fissare una nuova udienza di discussione nel termine previsto dalla norma, a pena di nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, Cassazione, sentenza 13 marzo 2009 n. 6205, in Giurisprudenza italiana, 2009, c. 2471 (con nota di Dalfino D., Sull'applicabilità dell'art. 281 sexies c.p.c. in appello), resa in una fattispecie in cui il giudice d'appello, fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, di discussione orale e di lettura della sentenza, a tale udienza non aveva concesso il termine per lo scambio delle comparse, nonostante la richiesta di una delle parti.
Per il rilievo - infine - che la predisposizione ad opera del giudice, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni e della discussione orale, di una bozza di decisione da rendere ai sensi dell'articolo 281 sexies Cpc, non è nulla, né lesiva del diritto di difesa delle parti, in quanto attività prodromica alla decisione, destinata ad integrare una ipotesi di soluzione, suscettibile di conferma o di modifica all'esito della discussione delle parti, Cassazione, ordinanza 10 maggio 2018 n. 11297.