la QUESTIONE

Quali elementi probatori sono necessari per qualificare un dono come effettuato “a causa” di una promessa di matrimonio ai sensi dell’art. 80 c.c. e per ottenerne la restituzione in ipotesi di mancata celebrazione delle nozze? In presenza di una relazione extraconiugale tra persone ancora formalmente legate da vincolo matrimoniale, può configurarsi una “seria” promessa di matrimonio idonea a fondare il diritto alla restituzione dei doni ex art. 80 c.c.? Quando le dazioni di denaro e i beni trasferiti nel corso di una relazione sono riconducibili alla “donazione d’uso” ex art. 770, comma 2, c.c., con l’effetto di escludere il nesso eziologico con la promessa matrimoniale? Quale è il regime del danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 81 c.c. in ipotesi di rottura della promessa, e in che misura esso si distingue dal danno liquidabile in via aquiliana per condotte persecutorie o minacciose del promittente? Quali sono i limiti del sindacato di legittimità della Corte di Cassazione sulla valutazione delle prove e sulla qualificazione giuridica della domanda in ambito di promessa di matrimonio e restituzione dei doni dopo la Riforma Cartabia?

Normativa di riferimento Codice civile: art. 79 - Impegno di contrarre matrimonio art. 80 - Restituzione dei doni art. 81 - Risarcimento del danno da rottura della promessa di matrimonio art. 770, comma 2, - Donazione d’uso (liberalità non qualificabili come donazione in senso tecnico) art. 2043 - Risarcimento per fatto illecito art. 2059 - Danni non patrimoniali art. 2697 - Onere della prova Codice penale: art. 612-bis - Atti persecutori (stalking) Codice di procedura civile: art. 112 - Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato art. 115 - Disponibilità delle prove art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 - Motivi di ricorso per cassazione D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Riforma Cartabia) - Modifiche al codice di procedura civile

La promessa di matrimonio nel sistema del diritto di famiglia

La promessa di matrimonio, disciplinata dagli artt. 79-81 c.c., occupa una posizione peculiare nel sistema del diritto privato italiano. Il legislatore del 1942 ha inteso attribuire rilevanza giuridica all’impegno di contrarre matrimonio, senza tuttavia renderlo giuridicamente vincolante nel senso pieno: la parte che rompe la promessa non può essere costretta a celebrare le nozze, in quanto la libertà di non sposarsi è considerata incoercibile. Tuttavia, la rottura ingiustificata della promessa può...

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