Nella primavera del 2026 il carcere di Perugia-Capanne è diventato il simbolo di una falla strutturale nel sistema italiano di tutela del rapporto avvocato-cliente. Nell’ambito di un’indagine per traffico di stupefacenti, le captazioni autorizzate nelle salette colloqui del penitenziario avrebbero finito per intercettare anche diversi colloqui tra legali e detenuti estranei al fascicolo, nell’arco di circa sei mesi.
Quel materiale sarebbe stato ascoltato e inserito nel fascicolo investigativo.
Il caso di Perugia è esploso a meno di due anni da una riforma che avrebbe dovuto scongiurare episodi simili.
La cosiddetta “legge Nordio” (l. 114/2024) ha introdotto nell’art. 103 c.p.p. il divieto di acquisire qualsiasi comunicazione intercorsa tra l’imputato e il proprio difensore, salvo che costituisca essa stessa corpo del reato, con obbligo di interruzione immediata delle captazioni non appena emerga che la conversazione è protetta.
Il punto debole della norma è il termine “imputato”: la tutela rafforzata scatterebbe, secondo i rigoristi, solo dopo la formale contestazione, lasciando una zona grigia nella fase delle indagini preliminari, proprio quando i contatti con il difensore sono più delicati, in vista di interrogatori, misure cautelari o atti a sorpresa.
Nei sistemi di common law la riservatezza tra avvocato e cliente non è una regola procedurale, ma un privilegio sostanziale che nasce dal diritto stesso.
Nel Regno Unito il legal professional privilege protegge in via pressoché assoluta le comunicazioni riservate a fini di consulenza legale o in vista di un contenzioso: il materiale captato per errore va isolato e non può essere utilizzato né visionato dagli investigatori senza il filtro di un legale indipendente (“independent counsel”) incaricato di filtrare ciò che è coperto da “privilegio”.
Negli Stati Uniti l’attorney-client privilege è rafforzato da precise cautele operative. Le procure federali utilizzano il filter team (o taint team): un gruppo di investigatori separato dal team principale con il compito di isolare e distruggere il materiale coperto da “privilegio” prima che raggiunga chi conduce l’indagine. È un meccanismo organizzativo che riduce drasticamente il rischio che le conversazioni difensive finiscano nelle mani dell’accusa.
Il tratto comune a questi sistemi è la combinazione di due elementi: una garanzia sostanziale ampia — che copre l’intero rapporto professionale e non solo la fase post-imputazione — e un meccanismo organizzativo-procedurale capace di impedire, prima ancora che intervenga il giudice, che il materiale raccolto per errore venga ascoltato o comunque utilizzato.
Il caso di Perugia ha messo a nudo proprio questo secondo aspetto: la norma italiana prescrive l’interruzione delle captazioni e la loro inutilizzabilità, ma non prevede un meccanismo organizzativo che impedisca al materiale di essere comunque ascoltato e reso disponibile alle parti prima che qualcuno si accorga dell’errore.
È su questo terreno che si concentrano le riflessioni emerse nel dibattito post-Perugia:
• Estensione della tutela alla fase delle indagini preliminari;
• Introduzione di un filter team sul modello statunitense;
• Rafforzamento dei controlli nelle strutture carcerarie, dove il rischio di captazione indiscriminata nelle sale colloqui è più elevato;
• Sanzioni procedurali e disciplinari effettive per chi omette di distruggere tempestivamente il materiale vietato.
Resta il nodo di fondo: l’assenza in Italia di un disegno organico. Il rischio è di continuare con modifiche episodiche, reattive rispetto all’ultimo caso che ha colpito l’opinione pubblica, invece di procedere a una revisione complessiva capace di allineare il nostro ordinamento agli standard di tutela già consolidati altrove.
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*Giorgio Altieri, Avvocato – Tonucci & Partners

