Il Senato ha approvato, martedì 15 settembre 2026, con modificazioni, il disegno di legge n. 1971, recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il voto finale, giunto nel corso della seduta pubblica dell’Assemblea, ha registrato 113 voti favorevoli, 71 contrari e 2 astensioni. Essendo stato modificato rispetto al testo trasmesso da Montecitorio, il provvedimento torna ora all’altro ramo del Parlamento per una nuova lettura. Si tratta di uno step significativo nell’iter di una riforma che va a incidere direttamente sulle regole con cui saranno eletti, alla prossima consultazione, i membri di ambedue i rami del Parlamento. Trattandosi di novelle a un testo già approvato dalla Camera dei deputati, la nuova versione uscita da Palazzo Madama dovrà essere nuovamente esaminata da Montecitorio, secondo il meccanismo della cosiddetta “navette” parlamentare.
Iter parlamentare
Il disegno di legge era stato incardinato in Aula mercoledì 9 settembre, nel testo trasmesso dalla Camera, senza relazione, non essendosi concluso l’esame in prima Commissione. La discussione è proseguita nelle sedute di giovedì 10, venerdì 11 e lunedì 14 settembre, fino all’approvazione del testo, con modificazioni, da parte del Senato, nella seduta di martedì 15 settembre. Nella seduta di lunedì si è concluso l’esame dell’articolato, mentre la giornata odierna è stata dedicata alle dichiarazioni di voto finali dei rappresentanti dei gruppi. L’esame in Assemblea, dunque, si è protratto per una settimana, segno di una discussione parlamentare piuttosto ampia su un provvedimento che tocca direttamente le regole della rappresentanza politica. Il fatto che il testo sia stato incardinato senza una relazione della Commissione competente, non essendosi quest’ultima potuta esprimere in tempo utile, testimonia inoltre la tempistica serrata con cui l’Aula ha dovuto affrontare la materia.
Contenuto della riforma
Il provvedimento interviene in modo strutturale sul sistema elettorale di Camera e Senato, superando l’attuale meccanismo fondato sui collegi uninominali e introducendo un modello a prevalente base proporzionale.
- Premio di governabilità.Il testo prevede un premio fisso di 70 seggi alla Camera dei deputati e 35 al Senato della Repubblica, attribuito alla lista o alla coalizione che abbia ottenuto il miglior risultato, a condizione che superi il 42 per cento dei voti validi in entrambe le Camere. Qualora nessuna lista o coalizione raggiunga tale soglia, oppure se Camera e Senato restituiscono esiti elettorali difformi, il premio non scatta e i seggi vengono distribuiti con il sistema proporzionale puro. La legge fissa inoltre un tetto massimo al numero di parlamentari ottenibili sommando i seggi conquistati a quelli del premio: 220 deputati e 113 senatori.
- Cade il sistema delle liste integralmente bloccate: la riforma reintroduce un meccanismo di preferenze, assente dalle elezioni politiche dal 1993, in forma attenuata. Sulla scheda comparirà una lista di sette nomi: il capolista, graficamente separato dagli altri, resta bloccato e viene eletto per primo in caso di conquista di almeno un seggio; per gli altri sei nominativi l’elettore potrà invece esprimere fino a tre preferenze, nel rispetto dell’alternanza di genere tra le preferenze successive alla prima. A differenza di quanto previsto dal Rosatellum, non è prevista per i capilista una quota di genere del 60 a 40. Resta inoltre confermata la possibilità delle pluricandidature.
- Indicazione del candidato premier. Le liste e le coalizioni devono indicare, al momento del deposito del contrassegno, il nome della persona che intendono proporre al Presidente della Repubblica per la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, unitamente al programma elettorale. Il testo precisa espressamente la salvaguardia dell’articolo 67 della Costituzione, che esclude il vincolo di mandato, e dell’articolo 92, che riserva al Capo dello Stato la prerogativa di nomina del Presidente del Consiglio.
- Soglie di sbarramento. Restano invariate le soglie già previste dalla normativa vigente: 3 per cento per le singole liste e 10 per cento per le coalizioni, con il meccanismo del ripescaggio per la lista coalizzata meglio piazzata tra quelle rimaste sotto soglia. È stata invece eliminata la soglia minima precedentemente prevista perché i voti di una lista contribuiscano al computo della cifra elettorale nazionale ai fini del premio di maggioranza: tutti i voti delle liste in coalizione concorrono dunque al calcolo, indipendentemente dalla percentuale ottenuta.
- Firme e esoneri. Per le forze politiche non rappresentate in Parlamento, il numero minimo di firme necessarie per la presentazione delle liste sale da 1.500 a 6.000 per collegio. Restano esentati dalla raccolta, come già previsto dalla normativa vigente, i partiti che dispongono di un gruppo parlamentare in entrambe le Camere, così come, in base a una modifica introdotta alla Camera, chi ha almeno un gruppo parlamentare formatosi entro il 31 dicembre 2025. Per le forze politiche che dispongono di un gruppo o di una componente in almeno una Camera al momento della convocazione dei comizi, il numero di firme richieste resta invece quello attuale, tra 1.500 e 2.000 per collegio. Per la circoscrizione Estero, dove sono normalmente richieste tra 500 e 1.000 sottoscrizioni di residenti nell’area, l’esonero si applica a chi ha almeno un eletto in uno dei due rami del Parlamento.
- Circoscrizione Estero. Le ripartizioni geografiche della circoscrizione Estero vengono ridotte da quattro a due per la Camera dei deputati (Europa ed extra UE) e da quattro a una sola per il Senato della Repubblica.
- Voto fuori sede. La riforma consente il voto nel luogo di temporaneo domicilio a chi vi risieda da almeno nove mesi (tre mesi per le persone fuori dal proprio Comune per motivi di cura), con iscrizione all’apposito Albo da effettuarsi entro 30 giorni dalla maturazione dei requisiti e comunque almeno 45 giorni prima delle elezioni. Nel corso dell’esame al Senato questa possibilità è stata estesa anche ai caregiver di familiari o figli ricoverati in una Regione diversa da quella di iscrizione nelle liste elettorali. Si tratta di un insieme di interventi che, nel loro complesso, compongono un disegno organico di revisione della legge elettorale, destinato a incidere sia sulla formula di trasformazione dei voti in seggi, sia sulle modalità concrete di esercizio del diritto di voto per specifiche categorie di elettori.
Dichiarazioni di voto favorevole
Durante le dichiarazioni finali hanno annunciato voto favorevole i senatori appartenenti ai gruppi di maggioranza. La senatrice Mariastella Gelmini (Cd’I) ha rivendicato la coerenza dell’impianto normativo con precedenti riforme elettorali, difendendo in particolare la soluzione adottata sul tema delle preferenze e su quello della rappresentanza di genere. Il senatore Rosso, per Forza Italia-Berlusconi Presidente (FI-BP), ha respinto le accuse di una presunta deriva antidemocratica insite nel provvedimento, valorizzando il premio di maggioranza, subordinato, ha sottolineato, al raggiungimento di una soglia di consenso significativa, quale garanzia di stabilità e governabilità del Paese. Il senatore Paganella, per Lega Salvini Premier (LSP), ha posto l’accento sull’indicazione preventiva del candidato alla carica di Presidente del Consiglio come strumento di trasparenza nei confronti dell’elettorato, sempre nel rispetto delle prerogative del Capo dello Stato, richiamando inoltre il tetto massimo di seggi attribuibili alla maggioranza come garanzia riconosciuta alle opposizioni. Il senatore De Priamo, per Fratelli d’Italia (FdI), ha respinto la contrapposizione, sollevata da più parti, tra rappresentanza e governabilità, sostenendo che una maggiore stabilità di governo rafforza il ruolo della politica e riduca il rischio di decisioni rimesse a poteri tecnocratici.
Dichiarazioni di voto contrario
Sul fronte opposto hanno dichiarato voto contrario i rappresentanti di diversi gruppi di opposizione. Il senatore Calenda, per Azione (Az), ha contestato soprattutto l’impianto politico della riforma, ritenuto idoneo a perpetuare un bipolarismo giudicato “degenerato” in una contrapposizione di tipo populista, auspicando in alternativa un sistema capace di favorire la formazione di coalizioni fondate su programmi di governo condivisi. Il senatore Renzi, per Italia Viva (IV), ha ricondotto la scelta della maggioranza più al timore di una sconfitta alle prossime elezioni che a una reale esigenza di garantire stabilità istituzionale, criticando altresì la priorità attribuita alla legge elettorale rispetto alle principali emergenze del Paese. Ha tuttavia espresso una valutazione positiva sul parziale ripristino delle preferenze contenuto nel testo. Il senatore De Cristofaro, per Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), ha denunciato l’inopportunità di aver concentrato per mesi i lavori parlamentari sulla riforma elettorale, a scapito delle principali emergenze sociali ed economiche del Paese, paventando un sostanziale accentramento del potere attraverso il meccanismo dell’indicazione del candidato Premier unito al premio di maggioranza. Il senatore Pirondini, per il Movimento 5 Stelle (M5S), ha stigmatizzato il mancato effettivo ripristino delle preferenze, sostenendo la necessità di eliminare i capilista bloccati per restituire agli elettori la possibilità concreta di scegliere i propri rappresentanti parlamentari; ha inoltre criticato il premio di maggioranza, giudicandolo sproporzionato e lesivo del principio di rappresentanza. Il senatore Boccia, per il Partito Democratico (PD), ha sostenuto che la riforma determina una concentrazione del potere e un indebolimento degli equilibri costituzionali, contestando in particolare l’entità del premio di maggioranza, ritenuto eccessivo rispetto al livello di consenso richiesto per ottenerlo, il sistema delle liste bloccate e la disciplina delle preferenze, oltre al rischio di una compressione della rappresentanza e della parità di genere. In dissenso rispetto alla posizione del proprio gruppo, la senatrice Aurora Floridia, del gruppo Per le Autonomie (Aut), ha dichiarato la propria contrarietà al provvedimento, motivandola in particolare con la modifica apportata al collegio della Bassa Atesina, che a suo giudizio risulterebbe funzionale a favorire la rielezione di un esponente della maggioranza.
Astensione delle Autonomie
Il senatore Durnwalder del gruppo Per le Autonomie (Aut) ha annunciato l’astensione del proprio gruppo, esprimendo un giudizio positivo sulla disciplina relativa alla Camera dei deputati, laddove sarebbero state salvaguardate sia la rappresentanza delle minoranze linguistiche sia l’integrità dei collegi uninominali. Ha viceversa manifestato riserve sulla disciplina prevista per il Senato, chiedendo ulteriori garanzie e un confronto con l’Austria sul tema.
Prossimi passaggi
Il testo approvato dal Senato presenta modificazioni rispetto a quello trasmesso da Montecitorio, quindi il d.d.l. n. 1971 dovrà tornare all’esame della Camera dei deputati. Sarà la Camera a doversi pronunciare nuovamente sulle modifiche introdotte a Palazzo Madama, prima che il testo possa considerarsi definitivamente approvato dal Parlamento. Dal comunicato di seduta del Senato non emergono, allo stato, indicazioni sui tempi con cui la Camera dei deputati riprenderà l’esame del provvedimento. Il dibattito che ha preceduto il voto finale ha messo in evidenza una netta contrapposizione tra maggioranza e opposizioni sui punti qualificanti della riforma: da un lato la difesa, da parte dei gruppi di maggioranza, del premio di governabilità e dell’indicazione preventiva del candidato alla Presidenza del Consiglio quali strumenti di stabilità e trasparenza; dall’altro le critiche delle opposizioni, che hanno confluito, pur con accenti e motivazioni differenti, sui timori di un eccessivo accentramento del potere, sulla persistente assenza di un pieno ripristino delle preferenze e sui possibili riflessi sulla rappresentanza politica e sull’equilibrio di genere. Resta isolata, entro le stesse Autonomie, la posizione delle due dichiarazioni di voto rese dai senatori Floridia e Durnwalder, rispettivamente di contrarietà e di astensione, motivate da ragioni specifiche relative alla disciplina dei collegi della propria area di riferimento.

