Le testate giornalistiche che hanno dato notizia di un procedimento penale avranno l’obbligo di pubblicare anche le sentenze di assoluzione, proscioglimento o archiviazione. Lo prevede una proposta di legge a prima firma dell’azzurro Enrico Costa e della leghista Simonetta Matone, passata in prima lettura alla Camera con 127 voti favorevoli, 82 astenuti e nessun contrario.

“Ogni anno 500.000 persone vengono indagate e poi archiviate o assolte in primo grado - evidenzia il capogruppo di FI a Montecitorio -. Se una persona viene dichiarata innocente, ha diritto al recupero della sua immagine e della sua reputazione”. Le opposizioni, pur condividendo il principio alla base della proposta (motivo per cui scelgono di astenersi) accendono i fari sui rischi che ne derivano: la “limitazione della libertà di stampa”, secondo il M5s; la trasformazione di “un principio assolutamente condivisibile in una forma indiretta di pressione sulle redazioni” per Iv.

Ecco le due principali nuove previsioni. - Il direttore o il responsabile del mezzo di comunicazione (testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online) che ha dato notizie relative all’avvio di un procedimento penale, su richiesta dell'interessato, sarà tenuto a dare pubblicità anche ai provvedimenti a lui favorevoli con rilievo adeguato allo spazio già riservato al tema.

In caso di mancato adempimento, l’interessato potrà rivolgere una segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali che, a quel punto, deciderà nei cinque giorni successivi e potrà ordinare la pubblicazione della notizia in questione.

Nel corso della discussione in Aula, il centrosinistra ha segnalato anche i “miglioramenti” del provvedimento apportati in commissione, in quanto inizialmente gli obblighi per le testate giornalistiche erano molto più circostanziati (si prevedeva che fossero tenute a dare “immediata pubblicità alla sentenza di assoluzione o di proscioglimento con le stesse modalità, lo stesso spazio e la stessa evidenza data alla notizia dell’avvio del procedimento penale o alle dichiarazioni, informazioni e atti oggetto del procedimento”).

L’articolo unico dell’A.C. 632-A, come modificato nel corso dell’esame in sede referente, introduce il nuovo art. 144-ter all’interno del Codice della privacy (D.lgs. n. 196/2003), denominato “Pubblicità dei provvedimenti favorevoli all'imputato e all'indagato resi nel processo penale. Segnalazioni al Garante“.

L’articolo, al comma 1, prevede che, su richiesta della persona nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di assoluzione, proscioglimento, non luogo a procedere, ovvero provvedimento di archiviazione, il direttore o il responsabile del mezzo di comunicazione (testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online) che ha dato notizie inerenti all’avvio del relativo procedimento penale ovvero riguardanti dichiarazioni, informazioni o atti relativi medesimo procedimento, è tenuto a dare pubblicità ai provvedimenti favorevoli con rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale, senza oneri per l’interessato.

Il comma 2 disciplina i rimedi in caso di inadempimento dell’obbligo di cui al comma 1. Si prevede, in proposito, che l’interessato possa rivolgere una segnalazione  al Garante per la protezione dei dati personali che, nei cinque giorni successivi decide, potendo ordinare la pubblicazione della notizia del provvedimento favorevole all’indagato o all’imputato.

 

 

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