Con riguardo al riconoscimento delle sentenze penali straniere, la corte di appello è tenuta a verificare, ai sensi dell’art. 733, comma 1, lett. b) e c), cod. proc, pen., se nel procedimento a quo siano stati violati “in concreto” i principi del giusto processo, di cui all’art. 6, par. 1 e 3, CEDU, anche quando lo Stato di origine non sia parte della Convenzione, con conseguente rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione della sentenza straniera in presenza di gravi violazioni delle garanzie processuali.
La Sesta Sezione penale, sentenza n. 22608/2026, ha così confermato il riconoscimento in Italia delle statuizioni civili della condanna pronunciata dalla giustizia vaticana nei confronti di un imputato condannato per peculato e autoriciclaggio. La Suprema corte chiarisce che il giudice italiano, in sede di delibazione, deve verificare il rispetto delle garanzie dell’equo processo previste dall'articolo 6 Cedu anche quando la sentenza proviene da uno Stato non aderente alla Convenzione, come la Città del Vaticano.
Nel caso concreto, però, i giudici ritengono infondate le censure sulla presunta mancanza di indipendenza e imparzialità della magistratura vaticana. In particolare, ricostruisce la Corte, i magistrati sono selezionati tra professori universitari e magistrati di elevata qualificazione, spesso già titolari di una propria posizione professionale esterna al Vaticano, elemento che ne rafforza l’autonomia. Inoltre, il Motu proprio del 12 aprile 2023 ha ribadito che i magistrati sono soggetti soltanto alla legge ed esercitano le loro funzioni con imparzialità.
La Cassazione richiama poi la giurisprudenza della Corte Edu, secondo cui la nomina dei giudici da parte del potere esecutivo non è di per sé incompatibile con il diritto a un giudice indipendente, purché i magistrati, una volta nominati, non subiscano pressioni o interferenze nell’esercizio delle loro funzioni. Nel caso concreto non sono emersi elementi specifici che facessero dubitare dell’indipendenza o dell’imparzialità dei giudici vaticani.
La Corte valorizza infine alcuni dati concreti: l’imputato è stato assolto da una parte delle accuse originarie e i giudici vaticani hanno persino recuperato un suo appello tardivo tramite il meccanismo dell’impugnazione proposta dal coimputato, circostanze considerate incompatibili con l’ipotesi di una magistratura condizionata o non imparziale.

