Una parte chiede alla Corte di cassazione di portare davanti alle Sezioni unite le «problematiche connesse al rischio di utilizzo di Intelligenza Artificiale nelle attività di supporto e/o redazione di analisi, minute o bozze funzionali all’emanazione di sentenze».
La richiesta è riportata nell’ordinanza interlocutoria della prima sezione civile n. 27957/2026 (presidente Di Marzio, relatore Abete), pubblicata il 28 ottobre 2026. La Corte non la accoglie e non la respinge: la rinvia. Proprio per questo vale la pena chiedersi che cosa potrebbero rispondere le Sezioni unite.
Che cosa ha deciso la Corte
Il ricorso, iscritto nel 2021, impugna una sentenza della Corte d’appello di Catania di quell’anno (n. 179/2021). I ricorrenti ne hanno poi chiesto la revocazione, il rimedio straordinario che consente di rimuovere una sentenza per i soli motivi elencati dall’articolo 395 del Codice di procedura civile. La Corte d’appello l’ha respinta con la sentenza n. 318/2025, impugnata anch’essa in Cassazione.
La Corte riunisce i due ricorsi. L’articolo 335 del Codice di procedura civile impone di riunire le impugnazioni proposte «contro la stessa sentenza»; qui le sentenze sono due, ma l’ordinanza applica la norma per analogia, richiamando un orientamento consolidato: l’esito del ricorso sulla revocazione può essere decisivo per quello contro la sentenza di cui si chiede la revocazione. Sulla questione dell’IA la Corte ritiene «opportuno riservare all’esito della disponenda riunione ogni valutazione». Nel merito l’ordinanza non dice nulla: non indica quale sentenza sarebbe stata redatta con l’IA né su quali elementi si fondi il sospetto.
Un elemento emerge dalle date. Una sentenza del 2021 precede la diffusione degli assistenti di IA generativa, aperti al pubblico alla fine del 2022: l’obiezione trova un terreno più plausibile nella sentenza del 2025. Resta un’ipotesi, che solo gli atti potranno verificare.
Le regole sull’uso
L’articolo 15, comma 1, della legge 23 settembre 2025, n. 132 riserva «sempre» al magistrato «ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti». Il Consiglio superiore della magistratura ne ha tratto regole di condotta: con l’aggiornamento del 22 luglio 2026 vieta le versioni consumer degli assistenti ed esclude «qualsiasi uso dell’intelligenza artificiale che si traduca nell’adozione o nella predisposizione di provvedimenti giurisdizionali». L’AI Act (regolamento (UE) 2024/1689) classifica ad alto rischio i sistemi che assistono il giudice nell’interpretazione dei fatti e del diritto, con obblighi applicabili dal 2 dicembre 2027.
Un dato normativo è spesso trascurato. La bozza scritta da altri è già prevista dalla legge: l’articolo 5, comma 1, lettera a), del Dlgs 151/2022 affida all’Ufficio per il processo presso tribunali e corti d’appello «ricerche di giurisprudenza e dottrina, predisposizione di bozze di provvedimenti». L’ordinamento non considera un vizio la provenienza del testo. Considera essenziale che la decisione sia del giudice.
L’uso dell’IA non è di per sé un vizio
Queste regole dicono che cosa il giudice può fare. Non dicono che cosa accade alla sentenza quando la regola è violata. E nel processo civile vale la tassatività delle nullità: per l’articolo 156 del Codice di procedura civile la nullità per inosservanza di forme si pronuncia solo se la legge la prevede, o se all’atto mancano i requisiti indispensabili per il suo scopo. L’articolo 15 non commina alcuna nullità.
Le altre strade non portano lontano. Il vizio di costituzione del giudice (articolo 158) riguarda la composizione dell’organo, non il suo modo di ragionare. La sentenza è considerata inesistente, e sfugge al regime delle impugnazioni, solo se manca la sottoscrizione (articolo 161, comma 2): la firma, con cui il giudice si assume la paternità del provvedimento, c’è. Il codice distingue del resto la decisione dalla sua stesura: la causa è decisa «in segreto nella camera di consiglio» e solo dopo la motivazione «è quindi stesa» (articolo 276). Ed è la stessa Cassazione a guardare al risultato: le sentenze «erroneamente motivate in diritto» non si cassano se il dispositivo è conforme al diritto, e la Corte «si limita a correggere la motivazione» (articolo 384, comma 4).
Che cosa sbaglia l’IA, e con quale rimedio
Il punto, allora, non è se lo strumento sia stato usato, ma che tipo di errore abbia lasciato nella sentenza. Gli errori tipici dell’IA generativa ricadono in categorie note.
- I fatti inventati
Un documento mai prodotto, una data che non risulta, un’eccezione mai sollevata. È la figura dell’errore di fatto che apre la revocazione: la decisione fondata su un fatto la cui verità è «incontrastabilmente esclusa» dagli atti, purché non sia stato un punto controverso (articolo 395, n. 4). La stessa formula ricorre nella legge 117/1988, che considera colpa grave del magistrato «l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento» (articolo 2, comma 3): per la parte danneggiata si apre anche l’azione risarcitoria contro lo Stato. - Il diritto inventato
Il precedente che non esiste, quello citato per un principio che non afferma, la norma letta male. Qui la revocazione non c’entra: interpretare una norma o la ratio di un precedente è attività di valutazione, non percezione di un fatto. È errore di diritto, censurabile con il ricorso per violazione di legge; e se il dispositivo è comunque corretto, la Cassazione corregge la motivazione. Se invece cambiano solo il numero o la data di un precedente esistente, basta la correzione dell’errore materiale (articolo 287). - La motivazione che non regge
Il caso più serio è il precedente inesistente usato come unico fondamento. La sentenza deve contenere «la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione» (articolo 132, comma 2, n. 4) e può farlo «anche con riferimento a precedenti conformi» (articolo 118 delle disposizioni di attuazione). Ma se, tolto il riferimento falso, non resta nulla, la motivazione è apparente, secondo la nozione consolidata nella giurisprudenza di legittimità: esiste graficamente, ma non rende percepibile il fondamento della decisione. La sentenza è nulla e si impugna ex articolo 360, comma 1, n. 4. Se invece il precedente è uno fra più argomenti autonomi, il suo venir meno non tocca gli altri.
Il vero indizio è la motivazione-modello
Resta il problema della prova. La deliberazione è segreta, e le parti non hanno strumenti per indagare su come la sentenza sia stata scritta; nemmeno il diritto di accesso ai dati personali aiuta, perché l’articolo 2-duodecies del Codice privacy consente di limitarlo per salvaguardare «l’indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari». Se le Sezioni unite facessero dipendere la validità della sentenza dal solo uso dell’IA, creerebbero un vizio che quasi mai si potrebbe dimostrare.
Ma non serve. Quando uno strumento prende davvero il posto del giudice, di solito lo si vede nel testo: una motivazione ordinata, plausibile e generica, che potrebbe valere per qualunque causa. La giurisprudenza ha già un nome per questo: è apparente la motivazione che si riduce a un modello argomentativo precostituito, senza che si veda come si applichi al caso concreto. È lo stesso criterio che vale per la bozza dell’Ufficio per il processo o per la motivazione che riproduce atti altrui: non conta chi abbia scritto il testo, conta che la decisione resti riferibile al giudice e alla causa.
Che cosa ci si può aspettare
La rimessione non è automatica: per l’articolo 374, comma 2, è il primo presidente che può disporre la pronuncia delle Sezioni unite sulle questioni di massima di particolare importanza. Se investite, le Sezioni unite avranno due strade. Potranno affermare che la violazione della riserva dell’articolo 15, quando accertata, incide di per sé sulla validità della sentenza, perché la decisione non è più del giudice. Oppure potranno ribadire che il vizio si misura sul testo, con le categorie che il codice già conosce. La seconda è più coerente con il sistema delle nullità e non lascia scoperti i casi gravi, che nel testo si vedono.
Un commento conclusivo
L’ordinanza è di routine, ma la domanda che rinvia non lo è. È legittimo che una parte voglia sapere se la sentenza che la riguarda sia stata pensata da un giudice. Rispondere però creando un vizio autonomo dell’uso dell’IA sarebbe, a mio avviso, un errore per due ragioni. Il vizio sarebbe quasi sempre indimostrabile, e finirebbe per colpire soltanto le sviste più grossolane. Soprattutto, aprirebbe la strada a un motivo di impugnazione buono per ogni sentenza sgradita: basterebbe sospettare che l’abbia scritta una macchina.
Il codice offre già gli strumenti per gli errori che l’IA produce: la revocazione per i fatti inventati, il ricorso per il diritto sbagliato, la nullità per la motivazione che non parla del caso. Manca altro: la trasparenza. Al professionista l’articolo 13 della legge 132/2025 chiede di informare il cliente sui sistemi di IA che usa; al giudice nessuna norma chiede di dirlo alle parti. È su questa asimmetria che il legislatore dovrebbe intervenire, prima che lo faccia la giurisprudenza caso per caso. Fino ad allora vale una regola semplice: la sentenza è del giudice che la firma, e il giudice ne risponde per intero, qualunque strumento abbia usato per scriverla.
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*Avv. Alberto Bozzo, DPO e CAIO, Referente Enia per la Regione Veneto

