Senza ok del ministero semplici detergenti e non disinfettanti
La Cassazione, considera inammissibile il ricorso della pubblica accusa non rilevando nel caso esaminato la frode in commercio
I prodotti che hanno nell'etichetta diciture, disegni, pittogrammi, marchi o immagini che inducono a credere che siano efficaci per rimuovere germi e batteri devono riportare anche l'autorizzazione del ministero della Salute. Se l'ok non c'è vanno considerati semplici detergenti a vendita libera e non biocidi.
Il chiarimento arriva dalla Cassazione (sentenza 4440) in relazione a un sequestro preventivo di migliaia di flaconi spray, disposto dal Gip e annullato dal Tribunale con un'ordinanza contestata dal Pm.
La Cassazione, considera inammissibile il ricorso della pubblica accusa non rilevando nel caso esaminato la frode in commercio.
La sola scritta sanificante non basta, infatti, a trarre in inganno i consumatori sull'azione antibatterica, se, come nel caso esaminato, dal modo d'uso si evince che servono solo a rimuovere lo sporco dalle superfici. La frode in commercio può scattare invece, per i prodotti che, senza ottenere il bollino blu (nota del ministero della salute 20 febbraio 2019) riportano indicazioni ingannevoli in merito ad un'azione di rimozione dei batteri che non esiste.