Nel procedimento disciplinare avanti al Consiglio Nazionale Forense, il ricorso dell’incolpato deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale munito di mandato speciale, ai sensi dell’art. 60 r.d. n. 37/1934. La mancanza della procura speciale comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, trattandosi di requisito essenziale per la valida instaurazione del giudizio disciplinare. Non è configurabile una ratifica successiva dell’atto, poiché nel processo la procura alle liti può...

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