La Cassazione chiarisce i rapporti tra le domande cumulate di separazione e divorzio, disciplinate dall’articolo 473-bis.49 c.p.c., introdotto dalla riforma Cartabia. L'inammissibilità della domanda di separazione non travolge automaticamente quella di divorzio, quando risulti che i coniugi erano già legalmente separati e non si siano mai riconciliati. La Prima sezione civile, ordinanza n. 28519 del 6 novembre 2026, ha così accolto, con rinvio, il ricorso incidentale dell’uomo chiarendo che la domanda di divorzio può proseguire anche se quella di separazione è inammissibile perché i coniugi sono già separati.
Un uomo aveva presentato nel 2024 una domanda cumulativa di separazione e divorzio. Il Tribunale di Milano aveva dichiarato inammissibile la prima, perché i coniugi risultavano già separati consensualmente dal 2007 e non si erano mai riconciliati. Aveva però disposto la prosecuzione del procedimento per il divorzio. La Corte d’appello aveva ribaltato la decisione, dichiarando improcedibile anche il divorzio, sul presupposto che fosse necessario attendere il passaggio in giudicato della pronuncia relativa alla separazione.
La Cassazione ha accolto la tesi del marito, secondo cui non era necessario attendere il passaggio in giudicato della pronuncia di inammissibilità della nuova domanda di separazione. I coniugi, infatti, erano già legalmente separati dal 2007, senza essersi mai riconciliati, risultavano dunque soddisfatti i requisiti previsti dalla legge per ottenere il divorzio.
La Cassazione precisa inoltre che il mancato passaggio in giudicato della sentenza di separazione non rende di per sé improcedibile la domanda di divorzio, ma ne differisce la trattazione fino al verificarsi delle condizioni previste dalla legge.
Nel caso concreto, essendo già accertata la separazione legale e l’assenza di riconciliazione, la Corte d’appello avrebbe dovuto consentire la prosecuzione del giudizio di divorzio.

