Sequestro opponibile ai creditori anche dopo la domanda di concordato
La domanda di concordato anche se precedente non blocca la misura finalizzata alla confisca obbligatoria
Anche se adottato dopo la domanda di concordato, è opponibile ai creditori il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria prevista per i reati tributari. La Cassazione (sentenza 24326) respinge il ricorso di una Srl, contro la dichiarazione di fallimento, e contestuale inammissibilità della domanda di concordato preventivo, scattata malgrado l’impegno della società a pagare l’Iva evasa e l’approvazione del piano della maggior parte dei creditori. Il passo successivo era stato il sequestro preventivo, di oltre 600mila euro di beni nella disponibilità della società, per l’evasione fiscale commessa dai manager sottoposti a procedimento penale. Per la Corte il sequestro doveva essere considerato un ostacolo alla liquidazione dei beni, nei tempi indicati dalla proposta di concordato, essendo finalizzato alla confisca obbligatoria. Per la Corte di merito il giudice fallimentare non era competente a stabilire la prevalenza o meno della misura rispetto ai diritti della massa dei creditori. Una conclusione corretta. La Suprema corte sottolinea l’impossibilità di invocare, come aveva fatto la difesa, l’articolo 168 della legge fallimentare, che vieta l’inizio di azioni cautelari nel corso della procedura. L’inibizione deve, infatti, cedere il passo di fronte al potere cautelare che lo Stato esercita, non a tutela di un suo credito, ma nell’interesse pubblico alla repressione dei reati. La Cassazione sottolinea che «sarebbe davvero singolare che all’affermazione di responsabilità dell’ente non seguisse, come doveroso, la prevista sanzione». Non c’è un conflitto tra creditori concorrenti, ma tra ceto creditorio ed effettività dell’azione penale obbligatoria. E quest’ultima non può essere frustrata dall’esecuzione individuale o concorsuale.
Né i creditori possono essere equiparati ai terzi titolari di un diritto acquisito in buona fede, ma vantano una semplice pretesa, cosa diversa da un diritto reale.
Quanto all’impegno della Srl al pagamento integrale dell’Iva è chiaro che questo non basta a bloccare la confisca, se non si traduce in un accertamento con adesione, in una conciliazione giudiziale, una transazione fiscale o nell’attivazione di procedure di rateizzazione automatica.