Il titolare di un conto corrente ha un interesse concreto e attuale a proporre istanza di riesame contro il decreto di sequestro preventivo, anche se il provvedimento non è stato ancora eseguito, qualora l’attività ricognitiva della polizia giudiziaria abbia determinato il "blocco" dell'operatività del conto da parte della banca. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 23000/2026, accogliendo il ricorso del coniuge, contitolare del rapporto di credito, contro l’ordinanza del tribunale del riesame di Salerno che invece ne aveva statuito l’inammissibilità. La misura era stata disposta nell’ambito di una indagine nei confronti del marito, posto ai domiciliari, con l’accusa di traffico illecito di rifiuti.

Secondo l’ordinanza impugnata difettava l’interesse a impugnare della donna in quanto essa “non risulta essere stata eseguita, come evincibile dalla documentazione in atti, da cui emerge che, in esecuzione del richiamato provvedimento, si procedeva unicamente al blocco cautelare dei movimenti in uscita sui conti correnti”.

La Terza sezione penale ricorda che l’esecuzione del sequestro di somme di danaro in giacenza sui conti correnti “prevede una duplice fase, consistente dapprima nel blocco del conto corrente nella titolarità dell'indagato, cui fa seguito il trasferimento delle somme ivi giacenti sul libretto del FUG”. Ciò comporta, prosegue la decisione, che, quando l’indisponibilità delle somme “derivi dalla condotta dell’istituto bancario che, messo sull’avviso dalla P.G. attraverso la richiesta relativa all’esistenza di rapporti di credito riconducibili all’indagato, dia esecuzione anticipata al sequestro, non ancora formalmente eseguito, attraverso il blocco dell’operatività dei conti correnti allo stesso riconducibili, gli effetti siano in concreto parificabili a quelli derivanti dall'esecuzione del provvedimento giudiziario”.

In questo caso, infatti, le somme in giacenza, ancorché presenti, risultano “non più disponibili”. “Ne consegue – continua il ragionamento - che già a partire da tale momento debbano ritenersi prodotti, ancorché la procedura esecutiva non fosse stata ancora eseguita, gli effetti naturalmente correlati alla disposta misura ablatoria consistenti nella indisponibilità di quegli stessi beni alla cui apprensione il provvedimento cautelare era diretto”. Si tratta di una condizione che evidentemente incide sulla configurabilità dell’interesse a impugnare.

La Suprema corte ha dunque annullato, con rinvio, l’ordinanza impugnata ribadendo il principio per cui: “in tema di sequestro preventivo, la mancata esecuzione del sequestro non è sufficiente a giustificare la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di riesame per carenza di interesse, ove si accerti in concreto che la preliminare attività ricognitiva svolta dalla polizia giudiziaria, pur in assenza della loro materiale apprensione, abbia sortito l’effetto di determinare il blocco dell’operatività dei conti correnti dell’interessato e abbia quindi cagionato l’indisponibilità giuridica degli stessi”.

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