Via libera al sequestro di messaggi di posta elettronica tra dipendenti e amministratori di impresa anche senza preventiva autorizzazione di un giudice. A patto, però, che sia possibile un controllo giurisdizionale ex post delle misure disposte. È la Corte di giustizia dell'Unione europea a chiarirlo con la sentenza del 16 luglio nelle cause riunite C-258/23 e C-260/23

Corte di giustizia dell'Unione europea - Grande sezione - Sentenza 16 luglio 2026 - Cause riunite da C-258/23 a C-260/23 - Commento - Presidente Lenaerts; Relatore Rodin; Avvocato generale Medina; tre domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte dal Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Tribunale della concorrenza, regolamentazione e vigilanza, Portogallo), nei procedimenti IMI - Imagens Médicas Integradas S.A e altri contro Autoridade da Concorrência

LA MASSIMA

Concorrenza - Intese - Abuso di posizione dominante - Articoli 101 e 102 TFUE - Attuazione da parte delle Autorità nazionali garanti della concorrenza - Decisione di un'autorità nazionale - Perquisizione nei locali delle imprese interessate - Sequestro di documenti aziendali provenienti da comunicazioni mediante posta elettronica - Mandato emesso dal pubblico ministero - Articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Diritto al rispetto della vita privata e delle comunicazioni - Diritto alla protezione dei dati personali - Requisiti procedurali - Mancanza di autorizzazione preventiva da parte di un giudice - Legittimità. (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articoli 7 e 8)

L'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «comunicazioni», ai sensi di tale articolo, messaggi di posta elettronica di carattere professionale, scambiati tra i dipendenti e gli amministratori di un'impresa mediante la posta elettronica di quest'ultima. Gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali devono essere interpretati nel senso che essi non ostano al sequestro, senza autorizzazione preventiva rilasciata da un giudice, di messaggi di posta elettronica scambiati tra i dipendenti e gli amministratori di un'impresa, in occasione di un accertamento effettuato da un'autorità nazionale garante della concorrenza nei locali professionali o commerciali di imprese sospettate di aver commesso infrazioni dell'articolo 101 o dell'articolo 102 TFUE, a condizione che siano previste una disciplina normativa rigorosa dei poteri di tale autorità nonché garanzie adeguate e sufficienti contro gli abusi e l'arbitrio, quali un controllo giurisdizionale ex post effettivo delle misure di cui trattasi.

Via libera al sequestro di messaggi di posta elettronica tra dipendenti e amministratori di impresa anche senza preventiva autorizzazione di un giudice. A patto, però, che sia possibile un controllo giurisdizionale ex post delle misure disposte. È la Corte di giustizia dell'Unione europea a chiarirlo con la sentenza del 16 luglio nelle cause riunite C-258/23 e C-260/23 con la quale gli eurogiudici, nell'interpretare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in relazione alla lotta contro...

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