La motivazione adeguata sul periculum in mora per l’adozione immediata di qualsiasi forma di sequestro anche di quello finalizzato alla confisca obbligatoria è sempre necessaria per la legittimità della misura adottata.

La Suprema corte di cassazione - con la sentenza n. 37276/2026 - ha infatti annullato il sequestro del telefono cellulare della persona imputata di maltrattamenti in famiglia eseguito ex articolo 572 bis del Codice penale, che dal 2025 ha introdotto la confisca obbligatoria delle cose utilizzate per la commissione del reato previsto dall’articolo 572 del Codice penale contro i maltrattamenti in famiglia.

Nel caso del sequestro finalizzato alla confisca - sebbene obbligatoria - il giudice deve motivare sul periculum in mora al fine di giustificare la necessità di anticipare la misura ablatoria. Il che vuol dire motivare sul rischio che il bene possa essere nel frattempo modificato, utilizzato, alienato, deteriorato o disperso.

Lo stesso dicasi - rispetto alla necessità di motivare sulla sussistenza del periculum in mora - per il sequestro adottato a fini impeditivi che mira a ostacolare la nuova commissione o la reiterazione di reati analoghi. Sul punto la carente motivazione deriva dalla decisione di rigetto della domanda di riesame che si limita a rinviare al provvedimento applicativo della misura in base a una supposta reiterazione di condotte simili a quelle lamentate dalla parte offesa vittima dei maltrattamenti.

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