Con sentenza n. 37354 del 17 novembre 2025 la sesta sezione penale della Corte di cassazione ha riaffermato che il genitore affidatario gestisce il denaro destinato al mantenimento dei figli ed erogato dal genitore non affidatario iure proprio e non ex capite filiorum
LA MASSIMA
Reati contro la famiglia - Famiglia e filiazione - Separazione e divorzio - Affidamento dei figli - Affidamento condiviso ed esclusivo - Esercizio della responsabilità genitoriale - Mantenimento dei figli - Assegno di mantenimento del coniuge - Poteri del genitore affidatario e del genitore collocatario o dilapidazione dei beni del figlio minore - Presunta violazione degli obblighi familiari - Reato di malversazione - Articolo 570, comma 2, Cp - Presupposti - Non sussiste. (Cp, articoli 316-bis e 570; Cc, articoli 315-bis, 337-ter, 337-quater e 337-septies)
In tema di affidamento condiviso ed esclusivo, dopo la separazione o il divorzio, il genitore che convive con il figlio minore ha un diritto iure proprio sulle somme versate dall'ex coniuge per il mantenimento del figlio. Non è quindi possibile che si configuri il reato di malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore, se anche il denaro non venisse usato per intero per i bisogni del figlio.(Nel caso in questione è stato accolto il reclamo di una madre in affidamento condiviso che la Corte di Appello aveva condannato per malversazione dell'assegno di mantenimento del figlio avendolo utilizzato per fini a lui estranei, negando vincoli di destinazione).
Con sentenza n. 37354 del 17 novembre 2025 la sesta sezione penale della Corte di cassazione ha riaffermato che il genitore affidatario gestisce il denaro destinato al mantenimento dei figli ed erogato dal genitore non affidatario iure proprio e non ex capite filiorum. Su questa base, infatti, ha assolto una madre - condannata nei primi due gradi di giudizio - dall'accusa di malversazione delle risorse destinate al mantenimento del figlio ai sensi dell'articolo 570 comma 2, del Cp. Il che comporta...


