La presenza di uno slargo privato adiacente alla strada comunale non basta a trasformarlo in un bene assoggettato a servitù di uso pubblico, soprattutto quando la superficie non conduce ad alcun luogo di pubblico interesse e viene utilizzata unicamente per la sosta e l’accesso dei residenti della zona. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 26049/26, con cui ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso da un cittadino contro un condominio di Rossiglione nei pressi di Genova. La pronuncia...
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