È improcedibile lo sfratto se non viene tentata la mediazione obbligatoria una volta disposto il mutamento del rito a seguito dell'esaurimento della fase di cognizione sommaria. E all'improcedibilità consegue la condanna alle spese processuali della parte intimante. Lo ha stabilito, con la sentenza del 20 gennaio 2015, il Tribunale di Mantova (giudice Bulgarelli) che ha rilevato d'ufficio il mancato deposito del verbale di esperimento della mediazione all'udienza fissata dopo il mutamento del rito.
La norma
In materia di locazione la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il locatore decide di procedere con lo sfratto per morosità o con l'intimazione della licenza per finita locazione, l'obbligo di tentare la mediazione viene differito alla fase del mutamento del rito che segue all'opposizione del conduttore (articolo 5, commi 1-bis e 4, lettera b, decreto legislativo 28/2010).
La decisione
Nel caso in esame il giudice, una volta conclusa la fase speciale in conseguenza dell'opposizione del conduttore, nell'ordinanza con la quale ha disposto il mutamento del rito (articoli 426 e 667 del Codice di procedura civile), ha assegnato alle parti il termine per avviare la procedura di mediazione. All'udienza successiva, poiché nessuna delle parti ha depositato il verbale di mediazione per comprovarne l'esperimento, il giudice ha dichiarato l'improcedibilità della domanda sottesa all'intimazione di sfratto per morosità.
Le spese
Inoltre il giudice ha posto le spese del processo a carico dell'intimate, in considerazione del fatto che, con la sua condotta, ha dato avvio al procedimento «senza poi compiere gli adempimenti necessari per la sua prosecuzione».
Più precisamente il Tribunale, applicando l'articolo 91 del Codice di procedura civile, ha ritenuto di porre le spese giudiziali a carico di colui che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo a una pretesa fondata, ha dato luogo al processo o alla sua protrazione e ciò sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il giudice «causare un processo, tuttavia, significa anche costringere alla sopportazione di un'iniziativa giudiziaria rivelatasi incompleta, per la mancata ottemperanza agli onere procedurali sottesi alla sua definizione».
Quindi, anche se il termine per l'avvio della mediazione viene assegnato a entrambe le parti processuali, è evidente che - in assenza di domande riconvenzionali - la parte chiamata in giudizio può non avere alcun interesse alla procedibilità dell'azione; per tale ragione si deve escludere anche l'esistenza delle «gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge per la compensazione».
Tribunale di Mantova, sentenza del 20 gennaio 2015

