La Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 14801/2026 - ha chiarito che il delitto di resistenza al pubblico ufficiale non si configura in presenza di meri atteggiamenti di insofferenza, agitazione o generica non collaborazione, essendo invece necessario un comportamento connotato da concreta forza fisica o minaccia idonea a comprimere o ostacolare l’azione dell’autorità.
Opposizione passiva e condotta attiva violenta
Il fulcro della decisione risiede nella affermazione del discrimine tra opposizione passiva e condotta attiva violenta...

