La Cassazione penale con la sentenza n. 8799/2026 ribadisce l’orientamento che si sta consolidando nella giurisprudenza secondo cui è legittima la prescrizione di legge che impone a chi sia stato giudicato in assenza di poter appellare la decisione solo se abbia conferito specifico mandato a impugnare al difensore d’ufficio rilasciato dopo la sentenza, pena l’inammissibilità dell’appello.

Il ricorso lamentava infatti una disparità di trattamento rispetto al caso in cui l’appello sia introdotto dal difensore di fiducia che appunto non necessita di specifico mandato a impugnare. La differenza nasce dal correttivo alla Riforma Cartabia che ha differenziato le due ipotesi lasciando invece invariata la necessità di nuova elezione di domicilio per l’appello proposto dall’imputato giudicato in assenza sia nel caso di avvocato d’ufficio sia di avvocato fiduciario nominato dalla parte.

La modifica sotto la lente è quella prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera o), della legge 114/2024 rispetto all’articolo 33, comma 1, letter d), del Dlgs 150/2022 che aveva introdotto il comma 1 quater nell’articolo 581 del codice di procedura penale. Il correttivo non parla più di difensore, ma solo di difensore d’ufficio, rispetto alla prescrizione di specifico mandato a impugnare.

Dice la Cassazione che nell’ottica del giusto processo - inteso anche come filtro tra impugnazioni inammissibili per mancanza di esplicita volontà dell’imputato e impugnazioni ponderate in base all’interesse della parte - va data rilevanza all’intenzione del Legislatore di evitare inutile dispendio per la macchina della giustizia. Il requisito dello specifico mandato a impugnare rilasciato all’avvocato dalla parte imputata garantisce la serietà stessa dell’azione giudiziaria.

Inoltre, la differenza si giustifica in sé perchè proprio la circostanza di un’avvenuta nomina fiduciaria costituisce già di per sé presunzione della conoscenza del processo a cui la parte coscientemente se non proprio volontariamente si è sottratta non partecipando a esso.

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