Società

Sì alla messa alla prova delle società, il Tribunale di Perugia va contro le Sezioni Unite

Con una ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice riapre la questione “chiusa” solo pochi mesi fa in senso negativo dalla Corte di cassazione

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di Francesco Machina Grifeo

Con una interessante e argomentata ordinanza del 7 febbraio scorso, il Tribunale di Perugia (giudice Sonia Grassi) apre all’istituto della messa alla prova anche per gli enti. E prendendo di petto la decisione delle Sezioni unite dell’aprile scorso sospende per sei mesi il procedimento a carico di una società (ex Dlgs 231/2001) per lesioni colpose nei confronti di un dipendente.

La Cassazione, sentenza n. 14840/2023, al termine di una lunga dissertazione, sciogliendo un contrasto aveva invece stabilito che: “L’istituto dell’ammissione alla prova di cui all’art. 168-bis codice penale, non trova applicazione con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti- di cui al Dlgs n. 231 del 2001”. Una affermazione lapidaria che aveva portato di conseguenza a dichiarare la illegittimità della declaratoria di estinzione del reato in caso di esito positivo della messa prova.

In particolare, argomentava la Suprema Corte, la disciplina della messa alla prova ex articolo 168-bis c.p., è disegnata e modulata specificamente sull’imputato persona fisica e sui reati allo stesso astrattamente riferibili, caratteristiche queste che la rendono insuscettibile di estensione all’ente quanto alla responsabilità amministrativa, prevista dal decreto legislativo n. 231 del 2001.

Prima di questa pronuncia la giurisprudenza di merito si era divisa. In mancanza di riferimenti espressi agli “enti” nelle norme relative alla messa alla prova, così come del resto in assenza di richiami alla normativa sulla messa alla prova nel Dlgs 231, a un gruppo di ordinanze che negava l’ammissione all’istituto (Trib. Milano, 27/3/2017; Trib. Bologna, 10/ 12/2020; Trib. Spoleto, 21/4/2021), si erano contrapposte altre pronunce favorevoli (Trib. Modena, 19/ 10/2020; Trib. Bari, 22/6/2022).

Per prima cosa, il tribunale di Perugia ritiene il principio di diritto espresso dalle S.U. non vincolante in quanto non attinente alla specifica questione per cui era stato adito il massimo consesso e riferito a una diversa questione processuale, e cioè la legittimazione del Pg alla impugnazione dei provvedimenti di messa alla prova.

Venendo alle argomentazioni a favore, il Tribunale dubita che l’istituto possa essere equiparato sic et simpliciter a un trattamento sanzionatorio. “A differenza di quest’ultimo – spiega - … presuppone indefettibilmente la volontà dell’imputato che, non contestando l’accusa, si sottopone al trattamento”. Del resto, il trattamento non è eseguibile coattivamente, ma dà luogo a un’attività rimessa alla spontanea osservanza delle prescrizioni da parte dell’imputato, il quale liberamente può farla cessare con l’unica conseguenza che il processo sospeso riprende il suo corso.

A ciò si aggiunge che l’esito positivo del lavoro di pubblica utilità ha natura di causa estintiva del reato per cui, “lungi dall’allargare la tipologia di trattamenti sanzionatori da infliggere all’ente, amplia il ventaglio di procedimenti speciali a sua disposizione, consentendogli una miglior definizione della strategia processuale”. L’applicazione della disciplina della messa alla prova appare dunque compatibile con il sistema di responsabilità da reato di cui al Dlgs n. 231/2001, dovendo escludersi la violazione dei principi di tassatività e di riserva di legge, tenuto conto che il divieto di analogia opera soltanto quando genera effetti sfavorevoli per l’imputato.

L’art. 168-bis cod. pen., ricorda il Tribunale, nel fissare le condizioni per la “Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato”, stabilisce al secondo comma che la “messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato”. “

Ciò – prosegue - induce a ritenere che il risarcimento della vittima sia presupposto imprescindibile dell’istituto di nuovo conio, non alternativo ma congiunto alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose”.

“Ebbene – continua il Tribunale -, nel caso di specie, la società ha provveduto al risarcimento integrale del danno subito dalla persona offesa corrispondendo la somma di 460.000 euro”. La parte infatti ha rimesso la querela. Parimenti è stato risarcito il danno in favore dei prossimi congiunti.

Inoltre, la società, dal febbraio 2021, si è dotata di un modello di organizzazione, gestione e controllo e ha istituito un organismo di vigilanza per la verifica dell’adeguatezza del modello.

Dal programma elaborato dall’Ufficio esecuzione penale di Perugia si evincono ulteriori impegni. Per esempio, la società, d’intesa con la Croce Rossa di Città di Castello, finanzierà un corso di formazione in materia di primo soccorso e sicurezza e salute sui luoghi di Lavoro. Inoltre, verserà alla Corce rossa 10.000 euro per l’acquisto di DPI; 5.000 euro per l’acquisto di un’auto medica.

“Non v’è alcuna ragione, dunque – argomenta il Tribunale - per non ritenere ampiamente superate le perplessità manifestate dalla Corte di Cassazione”. La tipologia di programma elaborato, infatti, prevede un coinvolgimento diretto della società “per cui non si verifica alcuna sorta di immedesimazione rovesciata in cui le colpe dell’ente ricadrebbero sugli organi e questi sarebbero chiamati a rieducarsi per conto di un diverso soggetto”.

Non solo, risulta soddisfatto anche il criterio dell’art. 464 quater, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, “ciò in quanto una simile valutazione può essere traslata ad una persona giuridica che, ancorché priva di sostrato psicofisico, può dotarsi di modelli organizzativi tali da rendere prevedibile che l’ente si asterrà dalla commissione di ulteriori illeciti (anche in ragione dell’assenza a suo carico di precedenti specifici)”.

In definitiva, “ritenuta la astratta compatibilità tra la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova e il procedimento volto all’accertamento della responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, il Tribunale ha ritenuto che non sussistono profili di inammissibilità della domanda, essendo stati soddisfatti i requisiti formali e sostanziali di cui all’art. 168 bis cod. pen. e 464 bis cod. proc. pen. e non essendovi preclusioni di fase”.

Sarà ora l’Uepe a dover relazionare ogni tre mesi al massimo sugli esiti della messa alla prova, oltre a produrre una valutazione finale da trasmettere all’autorità giudiziaria.

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