Lavoro

Sì al nesso causale tra esposizione all'amianto e morte del lavoratore giunta con un periodo di latenza "breve"

I fatti accaduti ante Dlgs 626/1994 sono comunque ascrivibili al committente che aveva mantenuto la disponibilità dell'area

di Paola Rossi

Confermata la responsabilità del committente Fincantieri Spa e del datore di lavoro Tecnimpianti Spa per la morte per mesoteilioma pleurico risalente alla fine degli anni '90 di un lavoratore esposto alle polveri d'amianto in epoca precedente alla legge 626 del 1994.

La Cassazione, con la sentenza n. 2393/2023, ha respinto i ricorsi di entrambe le società che miravano a ritenere non provato il nesso causale tra la malattia mortale contratta dal lavoratore e l'esposizione alle polveri di absesto nel cantiere di cui avevano l'obbligo di garantire la salubrità in base alla responsabilità dell'imprenditore prevista dall'articolo 2087 del Codice civile. Non una responsabilità oggettiva, come contestato dai ricorrenti, bensì discendente dalla mancata predisposizione di presidi a tutela dei dipendenti presenti sul cantiere dove erano previste lavorazioni dell'amianto.

I ricorrenti contestavano in particolare che nella ricostruzione dei fatti il periodo di latenza della malattia risultasse più breve di quello definito dall'attuale prassi scientifica. Ma data la carente predisposizione di misure antinfortunistiche per la Cassazione, in base al principio del "più probabile che non", va ritenuto che tali carenze siano state causa dell'evento mortale. La carenza accertata di tali misure antinfortunische e il lungo periodo di lavoro svolto alle dipendenze della Tcnimpianti, rende irrilevante la lamentela dei ricorrenti contro la mancata verifica dell'incidenza sulla malattia di precedenti attività lavorative presso diversi datori di lavoro.

Infine, il rimpallo tra committente e datore, incentrato sulla disponibilità dell'area di lavoro in capo a Fincantieri, si chiude con l'affermazione di responsabilità di entrambi. Anche se si tratta di epoca precedente alla previsione della responsabilità del committente (articolo 7 della 626) essa emerge proprio dalla circostanza che il luogo di lavoro sia rimasto nella disponibilità del committente.
La Cassazione rigetta anche l'argomento secondo cui una volta che era stato riconosciuto il risarcimento agli eredi del lavoratore deceduto questi non avrebbero avuto diritto al danno da perdita parentale senza averlo provato. La Cassazione nel respingere il motivo chiarisce che il danno parentale costituisce una presunzione legale superabile solo dalla prova contraria fornita dal convenuto. Prova mai fornita dai ricorrenti.

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