la QUESTIONE

Entro quali limiti il magistrato può servirsi di sistemi di AI nella fase preparatoria della decisione, e quali attività restano riservate in via esclusiva alla persona del giudice? Il timore che una sentenza sia stata elaborata tramitee l’ausilio di AI generativa può essere portato all’attenzione della Corte di cassazione, fino a sollecitare la rimessione alle Sezioni Unite come questione di massima di particolare importanza? Come vanno trattati, in sede di legittimità, il ricorso contro la sentenza d’appello e quello contro la sentenza che ha deciso la revocazione della prima, quando pendono contemporaneamente? Quali conseguenze derivano dalla citazione negli atti di parte di precedenti inesistenti generati da AI? Quali cautele deve adottare il difensore che usa strumenti di AI nella redazione degli atti?

Riferimenti normativi
Costituzione, artt. 101, comma 2, e 111, comma 6
Reg. (UE) 2024/1689 (AI Act), art. 3, punto 63, art. 6 e allegato III, come modificato dal cd. Digital Omnibus on AI (in vigore dal 27 luglio 2026)
Reg. (UE) 2016/679 (GDPR)
L. 23 settembre 2025, n. 132, artt. 13, 15 e 17
D.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, art. 47
D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7
Codice di procedura civile, artt. 9, 86, 88, 96, commi 1, 3 e 4, 121, 127-ter, 335, 360, nn. 4 e 5, 363-bis, 366, 374, 375, 376, commi 2 e 3, 380-bis, 380-bis.1, 395, n. 4, 398, comma 4;
Disposizioni di attuazione c.p.c., artt. 46, 139 e 196-quater
D.m. 7 agosto 2023, n. 110
Codice di procedura penale, art. 616
Codice penale, artt. 61, n. 11-decies, 374, 380, 482, 489 e 622
Codice civile, art. 1176, comma 2, 1228, 2232 e 2236
CSM, Raccomandazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia, delibera 8 ottobre 2025, e relativo update, delibera 22 luglio 2026
Codice deontologico forense, artt. 7, 9, 12, 13, 14, 15, 27, 28 e 50

Premessa sistematica

L’intelligenza artificiale nel processo non è un istituto unitario, bensì rappresenta un fenomeno che attraversa tre piani distinti:

  • la riserva umana della funzione giurisdizionale,
  • la disciplina “di governo” dell’uso dello strumento negli uffici giudiziari,
  • i doveri del difensore che se ne serve.

a) La riserva umana della decisione: fondamento costituzionale ed europeo. Il giudice è soggetto soltanto alla legge (art. 101, comma 2, Cost.) e ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato (art. 111, comma 6, Cost.). Da queste due norme discende che la decisione deve essere riferibile a un soggetto umano, imparziale e responsabile, capace di rendere conto...

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