Amministrativo

Si può impugnare anche la promozione scolastica

immagine non disponibile

di Gian Lorenzo e Guglielmo Saporito

Esiste un diritto a ripetere l'anno scolastico, ma la relativa richiesta va esaminata con particolare attenzione. Questo è l'orientamento del Tar Marche, espresso dalla sentenza 19 ottobre 2017 n. 792, che ha confermato la promozione in seconda elementare di un'alunna i cui genitori avevano chiesto ripetesse l'anno. Nel caso specifico, i genitori avevano chiesto la “bocciatura”, sulla base di alcuni pareri di professionisti, i quali consigliavano la ripetizione dell'anno per favorire la maturazione di abilità compromesse da disturbi nonché al fine di ridurre lo svantaggio adattativo. Il delicato caso è stato risolto dalla scuola, con un'ampia e specifica motivazione, sulla base del parziale raggiungimento degli obiettivi programmati. Gli obiettivi raggiunti, beninteso, non erano quelli generali, bensì quelli personali specificamente individuati, ed inoltre la scuola aveva dato peso al legame costruito dalla minore con alcuni compagni e con le insegnanti. Già altre volte la giustizia si è occupata di casi analoghi, nei quali i genitori impugnano la promozione alla classe successiva per consentire al minore una maggiore maturazione didattica e psicologica: il Tar Liguria (324 / 1998) ed il Tar del Lazio (168 / 1988) hanno ritenuto legittima la promozione se il minore abbia compiuto significativi progressi. Parzialmente diverso è l'orientamento del Tar Milano (286 / 1986), secondo il quale occorre distinguere tra mera progressione scolastica e progressione delle conoscenze e delle capacità logiche richieste per un determinato livello di istruzione. Il delicato settore è oggi disciplinato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 62 del 2017 , in tema di ammissione alla seconda classe della scuola primaria: sono necessari livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, con specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. La mancata ammissione alla classe successiva può avvenire solo con l'unanimità dei docenti ed in casi eccezionali, con specifica motivazione. A margine del caso particolare, si sottolinea che, per i gradi scolastici successivi, il giudizio di non ammissione è in generale insindacabile da parte del giudice, perché solo i docenti dispongono di tutti i dati necessari ad operare una obiettiva e razionale valutazione degli studenti (per tutte, Tar Pescara 157 / 2016): il giudice può solamente verificare la sussistenza di un eccesso di potere per carenza di istruttoria o travisamento dei fatti, illogicità o incongruenza delle valutazioni espresse. Nel caso della scuola primaria, il passaggio alla seconda classe elementare coinvolge situazioni particolarmente delicate, contrapponendo alle valutazioni del consiglio d'Istituto giudizi specialistici e pareri clinici, spesso al di fuori del profitto scolastico. Nella stessa materia, si segnala l' orientamento convergente del Consiglio di Stato in Adunanza plenaria (7/2016) delle Sezioni unite della Cassazione (5060/2017) in tema di sostegno all'alunno in situazione di handicap: prima della redazione del piano educativo individualizzato, le controversie appartengono al giudice amministrativo: i genitori possono quindi contestare innanzi al Tar il potere discrezionale, organizzativo e didattico, di individuazione della misura più adeguata al sostegno. Una volta formalizzato il piano suddetto, vi è l'obbligo , per l'amministrazione, di garantire il supporto per il numero di ore programmato ed il correlato diritto dell'alunno disabile all'istruzione pianificata: in conseguenza, i genitori possono far valere le loro posizioni rivolgendosi alla magistratura ordinaria

Tar Marche - Sentenza 19 ottobre 2017 n. 792

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©