Il fondamentale presupposto della liberazione anticipata è quello di favorire e accelerare il reinserimento del condannato, che sia privato o limitato in termini di libertà personale, in base al parametro dell’andamento del suo percorso di rieducazione.
Per tali motivi la Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 35827/2026 - ha rigettato il ricorso del condannato contro la revoca del beneficio subita per l’accertato mantenimento dell’uso costante di cannabinoidi.
Il ricorso lamentava che la revoca non possa essere disposta se non per l’accertata commissione di un reato non colposo dopo il riconoscimento del beneficio. E - sempre secondo il ricorso - l’uso di droga leggera non è valido presupposto per disporre la revoca della liberazione anticipata annullando il valore favorevole alla sua concessione inizialmente accordato rispetto ai semestri da tenere in conto per il calcolo dei giorni di libertà da anticipare rispetto alla pena ancora da scontare.
La Corte smentisce l’equazione tra revoca della liberazione anticipata e commissione di altro reato non colposo.
Spiega, infatti, la Cassazione penale che il cuore della decisione del magistrato e del tribunale di sorveglianza sulla concessione o sulla revoca della liberazione anticipata risiede nella valutazione fenomenica del comportamento tenuto dal condannato.
Per cui il beneficio viene concesso quando viene ritenuto proficuamente avviato - e non ancora da avviare - il percorso emendativo e di reinserimento sociale da parte del richiedente.
Lo stesso dicasi per la revoca: se il giudice valuta alcune condotte materiali tenute dal condannato e che non integrano reato contrarie alla dimostrazione di un intrapreso percorso rieducativo rimuove il beneficio già concesso.
Infine, chiarisce la Suprema Corte che anche l’uso di droghe leggere può essere dimostrazione che la rieducazione del condannato non è la strada realmente intrapresa.
In effetti nel caso concreto, il condannato era stato inviato al Serd a seguito del riconoscimento del suo status di tossicodipendente proprio in relazione all’uso di cannabinoidi mentre nei fatti, secondo il giudice di sorveglianza, il trattamento presso il Serd rispecchiava la maliziosa intenzione di poter uscire di frequente dai domiciliari al fine di essere seguito dal servizio pubblico per il recupero delle tossicodipendenze.
Deduzione non illeogica - secondo la Cassazione - vista la positività alla cannabis rilevata sul condannato in plurimi o quasi tutti i controlli quando si recava agli incontri presso il Serd.

