Il ricorso all’Arbitro bancario finanziario (Abf) è percorribile in alternativa alla mediazione anche se il processo è già pendente al fine di sanare il mancato esperimento preventivo della condizione di procedibilità in materia bancaria. Sono le conclusioni alle quali perviene con un’ordinanza del 15 ottobre 2020 il Tribunale di Verona (estensore Vaccari), che per primo affronta il dubbio - sinora emerso soltanto in dottrina - circa la fungibilità tra i due procedimenti una volta che il processo sia stato introdotto.
Nel caso esaminato, una società e il suo garante avevano avviato un’azione di ripetizione nei confronti della banca per indebita applicazione di interessi anatocistici e usurari, oltre che per la illegittima segnalazione nelle centrali rischi private e in quella di Banca d’Italia. Il giudice rilevava che la mediazione svolta preventivamente non era utile per ritenere esperita la condizione di procedibilità, sia perché la procedura era stata avviata soltanto dalla società (e non dal garante), sia perché la domanda giudiziale poi proposta era più ampia rispetto a quella proposta in mediazione (non contenendo anche la richiesta relativa alla illegittima iscrizione nelle centrali rischi).
Il Tribunale, al fine di consentire alla parte attrice esperire correttamente la condizione di procedibilità, nell’assegnare il termine (di 15 giorni) previsto ex lege, chiarisce che è possibile anche in questa fase avviare sia la mediazione sia il ricorso all’Abf.
Infatti, ad avviso del giudice, il fatto che il legislatore non abbia espressamente ribadito la possibilità di rivolgersi all’Abf nel disciplinare il meccanismo della sanatoria può essere inteso «come il frutto di una dimenticanza» e non «come una sua precisa scelta che sottende la preferenza per la mediazione una volta che il giudizio sia stato instaurato, con la conseguenza, in questa seconda ipotesi, che la facoltà di adire l’Arbitro sarebbe limitata alla fase ante causam».
A tale conclusione si perviene chiarendo che il legislatore «non ha precisato che, una volta introdotto il giudizio, la sola forma di Adr da osservarsi è la mediazione», restando da precisare poi alcuni aspetti procedimentali qualora la parte dovesse decidere di promuovere il ricorso all’Abf (dovendo tenere presente comunque le differenze e le asimmetrie tra i due sistemi e in particolare i limiti di competenza e la possibilità di ricorrere riconosciuta al solo cliente e non alla banca).
Sul punto il Tribunale ritiene che il termine per adire l’Abf debba essere sempre quello di 15 giorni previsto per presentare l’istanza di mediazione «tenuto conto della sua finalità di contenere i tempi di svolgimento dell’Adr obbligatoria»; per altro verso, «nulla impedisce al giudice di fissare una udienza successiva alla sua scadenza per verificare la realizzazione della condizione di procedibilità, tenendo conto del termine trimestrale previsto per l’esperimento della mediazione e fatta salva la possibilità di un successivo rinvio, qualora le parti attivassero il procedimento arbitrale ed esso alla data di udienza fissata in prima battuta non si fosse ancora concluso», considerato che in tale eventualità poi «sarebbero state le parti, e più probabilmente l’attore, a scegliere il procedimento di maggiore durata».
Tale opzione interpretativa si coniuga peraltro con quella adottata dalla Banca d’Italia nella redazione delle Disposizioni regolamentari Abf, secondo cui sono «ammissibili i ricorsi proposti in assenza di reclamo all’intermediario relativi a controversie pendenti davanti all’autorità giudiziaria per le quali il giudice abbia rilevato il mancato esperimento della condizione di procedibilità ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, commi 1-bis e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28» (Disposizioni Abf, sezione VI, § 1).

