La Corte di cassazione ha accolto il ricorso che lamentava la mancata presa in considerazione della richiesta di sostituzione della pena detentiva breve perché dichiarata incompatibile con la sospensione condizionale della pena. La sentenza n. 24832/2026 ha respinto il ragionamento dei giudici di merito sull’applicabilità della preclusione per fatti commessi ante Riforma Cartabia.
Il ricorso accolto
I giudici di legittimità ribadiscono che l’asserita incompatibilità in base alla novella che la prevede non poteva però poteva riguardare - come nel caso concreto - fatti commessi prima dell’entrata in vigore del Dlgs 150/2022, ossia prima del 30 dicembre 2022.
A differenza della richiesta di rigetto avanzata dal procuratore generale della Corte la sezione ha accolto il ricorso affermando che si sarebbero potute cumulare la sostituzione della pena con la sua sospensione.
La motivazione della decisione di legittimità
L’accoglimento dello specifico motivo sulla mancata sostituzione della pena detentiva si attagliava sulla scarna e insufficiente risposta all’istanza di sostituzione da parte dei giudici di appello che hanno solo affermato che “la concessione della sospensione condizionale della pena è ostativa alla concessione delle sanzioni alternative“.
Una motivazione che - secondo piazza Cavour - non può essere condivisa alla luce dei principi di diritto fissati in materia di applicazione dell’articolo 61 bis della legge 689/1981 (introdotto con l’articolo 71 del Dlgs 150/2022) e che prevede appunto in caso di sanzioni sostitutive l’esclusione della sospensione condizionale della pena.
L’interpretazione giurisprudenziale come ora ribadisce la Cassazione ha stabilito, al contrario, l’inapplicabilità delle norme relative alla sospensione condizionale della pena nel caso di sostituzione della stessa ai reati commessi in data antecedente l’entrata in vigore della riforma Cartabia.
La soluzione sul regime transitorio sta nel principio del favor rei
In caso di successione di norme penali va fatta appplicazione della norma più favorevole nel rispetto del principio del favor rei. E sulla questione specifica dell’applicabilità in base all regime transitorio della riforma Cartabia i giudici di legittimità hanno già dettato diversi principi che vanno ribaditi:
- in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la disposizione di cui all’articolo 61-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, che ne esclude la cumulabilità con la sospensione condizionale della pena e che, per effetto della norma transitoria di cui all’articolo 95 del Dlgs 10 ottobre 2022 n. 150, risulta applicabile anche in relazione a procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello, dev’essere ritenuta meno favorevole rispetto a quella integrante il regime previgente, che prevedeva, viceversa, la cumulabilità con l’anzidetto beneficio, ove le sanzioni alternative fossero state concretamente applicabili;
- in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di farne applicazione nei casi in cui sia disposta altresì la sospensione condizionale della pena, previsto dall’articolo 61-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, introdotto dall’articolo 71, comma 1, lettera i), del Dlgs 10 ottobre 2022 n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all’articolo 2, comma quarto, del Cp che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l’applicazione della norma più favorevole all’imputato;
- la regola dell’alternatività tra l’applicazione di pene sostitutive e la concessione della sospensione condizionale, non è venuta meno per effetto della modifica dell’articolo 545-bis del Cpp disposta dall’articolo 2 del Dlgs 19 marzo 2024 n. 3 non essendo tale novella intervenuta a disciplinare i rapporti tra sospensione condizionale e pene sostitutive;
- - in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di sostituzione sancito dall’articolo 59, comma primo, lettera d), della legge 24 novembre 1981 n. 689, sulle condizioni soggettive per la sostituzione, nella formulazione successiva alla sua novellazione ad opera dall’art. 71, comma 1, lett. g), del Dlgs 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore delle modifiche, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione introdotta, il disposto di cui all’articolo 2, comma quarto, del Cp, che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l’applicazione della norma più favorevole per il condannato.

