La giustificazione della novella risiede nella constatazione dell'assenza di attività giurisdizionale durante lo svolgimento delle operazioni peritali. Considerare tali procedimenti come pendenti, pur in mancanza di effettiva attività giudiziaria, determinerebbe - secondo la Relazione illustrativa dell'intervento - un'incongruenza nella rappresentazione statistica dei tempi processuali, con effetti distorsivi sulla verifica degli obiettivi PNRR.
L'articolo 17, commi 3, 4 e 5, del decreto legge 19 febbraio 2026 n. 19 - recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione» - ha introdotto nei procedimenti di istruzione preventiva di cui agli articoli 696 e 696-bis del Cpc un meccanismo di sospensione automatica collegato all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, accompagnato da una correlata disciplina delle modalità di definizione del procedimento...


