I tragici fatti verificatisi la notte dello scorso Capodanno presso la discoteca “Le Constellation” di Crans Montana hanno riportato al centro dell’attenzione il tema della sicurezza antincendio. Si tratta di un ambito fondamentale per la tutela della pubblica incolumità che, sul piano giuridico, assume rilevanti implicazioni civili, penali e amministrative. In Italia il tema è particolarmente delicato nel comparto ricettivo, dove il legislatore ha progressivamente cercato di bilanciare esigenze di sicurezza, semplificazione amministrativa e adattabilità alle diverse tipologie di strutture presenti sul territorio.
Con il D.P.R. 151/2011, che ha riorganizzato il sistema dei controlli di prevenzione incendi, sono state assoggettate alla vigilanza preventiva del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco tutte le strutture turistico-ricettive con oltre 25 posti letto, comprese le strutture extra alberghiere precedentemente escluse secondo l’interpretazione ministeriale del D.M. 16 febbraio 1982. La normativa ha inoltre segnato il passaggio dal regime autorizzatorio al modello fondato sulla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), attribuendo maggiori responsabilità al gestore della struttura, chiamato ad attestare, tramite professionisti abilitati, la conformità ai requisiti previsti dalla disciplina vigente.
A questa disciplina si affianca il Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015), che ha introdotto un approccio prestazionale in sostituzione del tradizionale sistema prescrittivo. La normativa richiede l’adozione di misure integrate di prevenzione e protezione, che comprendono sia interventi strutturali, sia installazione e manutenzione di dispositivi di sicurezza. A tali obblighi si aggiungono misure organizzative, quali piani di emergenza e formazione del personale.
Nonostante i progressi normativi, restano rilevanti criticità applicative, soprattutto con riferimento alle strutture ricettive extra alberghiere, cresciute esponenzialmente negli ultimi anni e sempre più attrattive anche per investitori istituzionali. I costi di adeguamento risultano spesso elevati, in particolare per le strutture di piccole dimensioni o soggette a vincoli architettonici. Inoltre, la complessità della normativa richiede competenze specialistiche e un costante supporto tecnico-professionale. Per tali motivi è fondamentale che gli operatori svolgano preventivamente un’attenta valutazione dei profili di sicurezza antincendio relativi alla propria attività, anche per verificare la necessità e la sostenibilità economica di eventuali interventi di adeguamento. In alcuni casi può inoltre risultare necessario ricorrere all’istituto della deroga previsto dall’art. 7 del D.P.R. 151/2011.
In questo contesto assume particolare rilievo anche la disciplina della responsabilità da reato degli enti prevista dal D.Lgs. 231/2001. Qualora la violazione delle norme antincendio determini reati colposi contro la vita o l’incolumità individuale, l’ente gestore può essere chiamato a rispondere con pesanti sanzioni economiche e interdittive, se la violazione è stata commessa nell’interesse dell’ente o sia stato ottenuto un vantaggio o un risparmio di spesa.
In conclusione, il sistema italiano di prevenzione incendi nelle strutture ricettive appare oggi evoluto e orientato a criteri di flessibilità ed efficienza, ma evidenzia ancora la necessità di maggiore uniformità applicativa e di un aggiornamento rispetto alle nuove forme di ospitalità. In tale prospettiva, l’integrazione tra disciplina tecnica e modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 assume un ruolo sempre più centrale nella gestione del rischio.
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*Giunio Tonucci e Gianluca Mulè, studio Tonucci & Partners

