I casi di infortunio o decesso sul lavoro, purtroppo, sono sempre numerosi e risalgono periodicamente alle cronache nazionali in ragione della particolare eco che assumono proprio perché, molto spesso, non sono connessi alla c.d. “tragica fatalità” ma rappresentano una diretta conseguenza delle mancanze del datore di lavoro; la gestione del rapporto di lavoro, infatti, comporta una serie di oneri da parte dell’azienda per quel che attiene alla formazione dei propri dipendenti circa il corretto utilizzo delle strumentazioni di lavoro, nonché le modalità di esecuzione delle mansioni assegnate non solo in termini di efficacia dell’attività ma anche, e probabilmente soprattutto, sotto l’ottica di prevenzione contro i rischi in cui incorre il prestatore.
Le attività in edilizia, al pari anche di quelle nell’ambito delle linee di produzione, ma cosi come i servizi alla persona, la logistica e tutto il settore terziario, espongono costantemente il lavoratore al rischio di infortuni anche gravi, con menomazioni permanenti, o perfino di decesso (crolli improvvisi, mancato utilizzo delle strumentazioni adatte, orari di lavoro eccessivi, ecc.); in questo contesto di evoluzione, anche digitale, del mondo del lavoro, da tempo il nostro ordinamento si è dotato di una struttura normativa peculiare, in continuo aggiornamento, per intervenire e prevenire tali situazioni.
Il datore di lavoro ed il prestatore, in questo contesto, hanno un obbligo di stretta collaborazione nella individuazione, comprensione e rispetto delle norme anti-infortunistiche, da cui derivano le responsabilità (anche in ambito penale) e le eventuali indennità risarcitorie.
La disciplina del TU 81/2008
Il nostro ordinamento giuridico ha conosciuto un’ampia evoluzione sul tema, partendo dal dettato dell’art. 2087 del Codice Civile secondo il quale “l’imprenditore è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
E’ una posizione piuttosto d’avanguardia avuta dal legislatore in quanto si parla non solo di tutela dell’integrità fisica ma anche della personalità morale del lavoratore, facendo espresso riferimento a tutte le conseguenze che (sul piano più intimo personale cosi come sul piano sociale e della vita comune) non riguardano solo la sfera fisica, ma anche quella emotiva, dei rapporti personali, dell’immagine esterna e quindi alludendo anche al danno morale ed esistenziale.
L’attuale disciplina, oltre a quella codicistica, è invece fissata dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (TU 81/2008) che recepisce le direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: il testo, in particolare, prevede un modello partecipativo della valutazione dei rischi finalizzato a programmare la prevenzione contro gli infortuni e altri danni alla salute del lavoratore.
Nel tempo anche questo modello è stato oggetto di varie modifiche, segnatamente il D.lgs. 151/2015 è intervenuto rinnovandone il testo e le successive modifiche sono tutte mosse dall’esigenza di aggiornare le previsioni in corrispondenza con l’evoluzione del lavoro, anche in ragione delle innovazioni digitali che progressivamente sono state introdotte: in questa direzione si sono mossi il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 convertito in legge 17 dicembre 2021, n. 215 e le varie circolari e decreti ministeriali.
Lo scopo è quello di voler, da un lato, garantire la massima tutela dei lavoratori e, dall’altro, di semplificare gli adempimenti burocratici per le aziende.
L’attuale assetto normativo si basa su un’ossatura che si può così sintetizzare:
- valutazione e analisi dei pericoli in azienda, al fine della riduzione o rimozione degli stessi;
- informazione e formazione per i dipendenti;
- utilizzo dei D.P.I., dispositivi di protezione individuale;
- sorveglianza sanitaria da parte del datore di lavoro;
- previsione di una procedura specifica per la gestione delle emergenze.
Quali figure professionali vengono coinvolte
La responsabilità per i rischi da infortunio sul lavoro è suddivisa tra varie figure che, in azienda, anche in ragione della diversa struttura ed organizzazione, assumono specifici oneri di vigilanza, controllo, prevenzione e segnalazione di eventuali violazioni.
In questo ambito, persiste anche un obbligo di c.d. “leale collaborazione” con il lavoratore, che non rimane del tutto esente da responsabilità e deve, appunto, garantire il rispetto delle disposizioni impartite dal datore.
In primo luogo, quindi, il soggetto titolare del rapporto di lavoro è il datore di lavoro che risponde prima facie di quello che accade in azienda, soprattutto se si tratta di una piccola compagine societaria ove l’amministratore unico assorbe in sé tutti i ruoli apicali: in ogni caso, sarà considerato responsabile colui il quale esercita, nei fatti, i poteri decisionali in azienda, quindi anche (ad esempio) un manager apicale, o alter ego dell’imprenditore.
In secondo luogo, la responsabilità ricade sul dirigente ovvero il soggetto che, munito di poteri e della relativa autonomia gestionale, opera in nome e per conto dell’imprenditore, vigilando sull’operato dei dipendenti e intervenendo ove necessario.
In terzo luogo, la legge prevede la figura del preposto soprattutto in particolari appalti e categorie di lavorazioni, oggetto di modifiche ed interventi a cura del D.L. 21.10.2021, n. 146 convertito in legge 17.12.2021, n .215 e la cui nomina è disciplinata dall’art. 18, comma 1, lett. b-bis, del TU 81/2008; il preposto assolve ad una funzione specifica in quanto vigila sul corretto rispetto delle norme da parte dei lavoratori e, in caso di mancata attuazione o rispetto, può interrompere l’attività lavorativa, segnalare il tutto ai superiori e richiedere l’avvio di un procedimento disciplinare.
A queste figure si affiancano altri ruoli comunque essenziali, anche se il perimetro della loro responsabilità è molto più contenuto: quindi il RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione), il medico aziendale competente (che effettua la sorveglianza sanitaria) ed infine il RLS (Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza) quale rappresentante dei lavoratori a tutela dei loro diritti in materia di sicurezza.
Quando il datore di lavoro non è responsabile: la condotta del lavoratore
Come si faceva cenno, il lavoratore non è esente da responsabilità e riveste un ruolo attivo, partecipando al sistema di realizzazione della sicurezza aziendale e adeguandosi alle disposizioni aziendali per il rispetto della disciplina anti infortunistica.
In particolare, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del TU, il lavoratore deve:
- contribuire insieme al datore di lavoro, e ai suoi referenti, al rispetto delle norme per la sicurezza sul lavoro;
- osservare e segnalare la condotta dei superiori e degli altri colleghi di lavoro, affinché sia conforme alla disposizioni di legge;
- partecipare in modo attivo ai corsi di formazione organizzati dal datore di lavoro, e sottoporsi ai controlli sanitari ove previsti, al fine di prevenire infortuni e malattie professionali.
La collaborazione da parte del lavoratore è essenziale poiché condotte imprevedibili, eccentriche, o comunque completamente svincolate dalle disposizioni aziendali, esonerano il datore di lavoro da qualsiasi responsabilità e pongono ogni effetto unicamente a carico del lavoratore.
Gli interventi concreti del datore: attuazione del Regolamento UE
Il datore di lavoro, dunque, deve intervenire con programmi di prevenzione, formazione e risoluzione delle eventuali problematiche connesse alla tutela anti-infortunistica tenendo anche conto della disposizione dell’art. 42, D.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 di recepimento del Regolamento UE 169/2024 e a parziale modifica della legge 132/2025 proprio in materia di utilizzo delle tecnologie e dell’intelligenza artificiale per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
In questa direzione, quindi, il datore di lavoro deve effettuare una preventiva valutazione dei rischi sul luogo di lavoro e svolgere una programmazione di interventi volti a garantire che vi siano le condizioni per il corretto svolgimento delle mansioni in sicurezza; a tal proposito si deve comunque tenere conto che la sicurezza si esplica in varie direzioni, dall’utilizzo dei DPI, al rispetto delle procedure nell’esecuzione delle lavorazioni affidate, al non sottoporre il lavoratore a turni estenuanti con lungo e continuativo straordinario, alla verifica anche delle condizioni metereologiche (sole, caldo, freddo, ecc.).
In secondo luogo, gli interventi del datore devono essere mirati alla eliminazione dei rischi o di quelle condizioni che, prevedibilmente, possono compromettere la sicurezza.
Discorso a parte deve essere fatto per la formazione dei lavoratori. In particolare, da un lato, tutti i lavoratori hanno diritto a ricevere un’informazione adeguata in materia di prevenzione e protezione (art. 36), dall’altro, le figure coinvolte nella sicurezza aziendale devono ricevere specifica formazione.
La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione (art. 37, commi 4):
- i) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- ii) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- iii) dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.
Qualche riflessione conclusiva
Il tema potrebbe essere ulteriormente approfondito, poiché i continui interventi della giurisprudenza rendono la casistica sempre molto eterogenea e consente di comprendere le varie sfumature che portano alla suddivisione delle responsabilità.
Vi è, comunque, un tema fondamentale che resta quello della prevenzione.
Una prevenzione che non passa attraverso una ulteriore (e non necessaria) implementazione normativa, in quanto potrebbe comportare unicamente l’ossificazione del sistema che – imbrigliato nei cavilli – sarebbe pressoché impossibile da gestire e controllare; al contrario, la semplificazione delle procedure e la creazione di meccanismi aziendali, con la partecipazione dei lavoratori, volta alla comprensione collettiva delle responsabilità e dei rischi può essere uno strumento molto più efficace: soluzione, per altro, già in atto in alcune importanti realtà italiane.
D’altro canto, l’intervento della tecnologia e l’implementazione dell’intelligenza artificiale dovrebbero portare proprio a questo tipo di semplificazione, a patto di avere una corretta alfabetizzazione digitale e di lasciare in mano all’uomo il controllo delle dinamiche decisionali, per altro come previsto proprio dal richiamato decreto attuativo 179.
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*Avv. Marco Proietti – Foro di Roma

