Civile

Simulazione di vendita: non basta il rogito per provare l'effettivo pagamento

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di Mario Piselli

Qualora l'azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2697 del Cc, indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto. Tale onere probatorio - chiariscono i giudici della Cassazione con l'ordinanza 10182/2019 - non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti.

Come già affermato nelle precedenti decisioni n. 19912/14 e n. 20960/16, la Suprema corte ha ribadito che l'erede legittimario che agisca per l'accertamento della simulazione di una vendita compiuta dal de cuius, siccome dissimulante una donazione affetta da nullità per difetto di forma, assume, rispetto ai contraenti, la qualità di terzo, con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni, quando abbia proposto la domanda sulla premessa dell'avvenuta lesione della propria quota di legittima. In tale situazione, detta lesione assurge a causa petendi accanto al fatto della simulazione e il legittimario, benché successore del defunto, non può, pertanto, essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'articolo 1417 del codice civile, non rilevando la circostanza che egli, quale erede legittimo, benefici non solo dell'effetto di reintegrazione della summenzionata quota, ma pure del recupero del bene al patrimonio ereditario per intero, poiché il regime probatorio non può subire differenziazioni a seconda del risultato finale cui conduce l'accoglimento della domanda.

Cassazione – Sezione II civile – Ordinanza 11 aprile 2019 n. 10182

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