Civile

Sinistri stradali: il danno da "fermo tecnico" non è presunto ma va provato

di Domenico Carola

In caso di sinistro stradale, il cosiddetto danno da "fermo tecnico", ossia quello che si concreta nell'impossibilità temporanea di utilizzare il veicolo, non è presunto, ma va provato. Lo hanno affermato i giudici della terza sezione civile della Corte di cassazione con l'ordinanza n. 9348 del 4 aprile 2019.

Il caso - Un automobilista nell'effettuare una manovra di retromarcia impatta con la propria auto un ciclomotore, parcheggiato in strada e senza copertura assicurativa, che nell'impatto riporta dei danni. La proprietaria, ritenendo insufficiente la somma a titolo di risarcimento offerta dall'assicurazione del danneggiante, va in giudizio per ottenere la differenza ritenendo di aver patito, oltre ai danni materiali, un pregiudizio a causa del fermo tecnico per tre giorni del ciclomotore. Nei primi due gradi la richiesta viene rigettata poiché i giudici di merito ritengono che la somma ristorata dalla compagnia assicurativa era satisfattiva del danno materiale riportato dal ciclomotore e che il danno da fermo tecnico non andava risarcito, in quanto il mezzo non poteva circolare, essendo privo di garanzia assicurativa.

La decisione – Anche gli Ermellini rigettano il ricorso negando il risarcimento del danno da fermo tecnico dal momento che il ciclomotore era sprovvisto di assicurazione obbligatoria e quindi non poteva circolare. Inoltre nessuna prova contraria è stata fornita dal danneggiato ergo, secondo il principio dell'onere della prova, actore non probante reus absolvitur. La Corte chiarisce inoltre che per il risarcimento del danno del fermo tecnico va allegata e dimostrata l'impossibilità di fruire del veicolo stesso e indica anche le premesse su cui si basa tale conclusione: il danno in re ipsa non può trovare ingresso nel nostro ordinamento; il danno non coincide con l'evento dannoso, ma riguarda le conseguenze che discendono dall'eventus damni e che ammettere il danno in re ipsa si traduce nell'attribuire una funzione sanzionatoria alla responsabilità civile, anche al di fuori dei casi in cui la legge lo consente. Riassumendo, la Corte ha consolidato l'indirizzo che ritiene che l'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni sia un danno che deve essere allegato e dimostrato; che la prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma che occorre fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo.

Cassazione – Sezione III civile – Ordinanza 4 aprile 2019 n. 9348

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