Sinistri stradali: le spese mediche in strutture private entrano nel risarcimento del danno
La Cassazione, sentenza n. 29308 depositata oggi, affermando un principio di diritto, ha bocciato l’automatismo che esclude il rimborso per chi si è rivolto al privato
Dal risarcimento del danno derivante da un sinistro stradale non possono essere escluse in automatico le spese mediche sostenute presso una struttura privata, affermando che si sarebbe dovuto ricorrere al Servizio sanitario nazionale. Lo ha affermato la Terza sezione civile della Cassazione, sentenza n. 29308 depositata oggi, accogliendo il ricorso di un uomo rimasto parzialmente invalido dopo essere stato investito a bordo del suo motorino quando era ancora un ragazzo.
In particolare, a non convincere il Collegio è l’applicazione dell’articolo 1227 sul “Concorso del fatto colposo del creditore”. L’articolo al comma 1 prevede che: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”. E al comma 2: “I l risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”.
Il ricorrente danneggiato ha impugnato la liquidazione delle spese mediche effettuata nella misura di 10.634 euro. In quanto la decisione sarebbe stata assunta “avendo riguardo non al costo effettivo delle prestazioni terapeutiche e riabilitative fruite … presso le strutture private, bensì al (minore) esborso che avrebbe, invece, affrontato ove si fosse indirizzato verso strutture pubbliche, e ciò sul presupposto che fu una sua scelta personale quella di affidarsi ad un servizio privato piuttosto che al SSN”.
Per la Suprema corte il motivo è fondato. Infatti, spiega la decisione: “l’obbligo di rivolgersi a struttura sanitaria pubblica anziché privata risulta invero privo di base normativa e logica, avuto riguardo alla prospettata relativa valutazione […] ai sensi dell’art. 1227 cod. civ.”, e ciò - prosegue - anche in considerazione del fatto che “l’applicazione del comma 2 di tale articolo è stata persino esclusa con riferimento all’ipotesi di spese mediche sostenute all’estero” (n. Cass. 21782/215).
Un simile approdo, aggiunge la Cassazione, era stato già espresso nella sentenza n. 5801 del 2019 e se ne trovano “spunti” anche nella decisione n. 39504 del 2021. Tuttavia, precisa, nessuna delle due è stata mai “massimata”. Cosa che invece fa oggi la Corte affermando addirittura un principio di diritto: “La scelta di chi abbia subito danni alla persona di rivolgersi a una struttura sanitaria privata, in luogo di quella pubblica, non può automaticamente essere considerata – in relazione alla domanda di rimborso delle relative spese mediche – ragione di applicazione a carico del danneggiato dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ.”.
La sentenza impugnata, conclude la Cassazione, pertanto “merita censura, nella parte in cui istituisce una sorta di automatismo – in relazione alla domanda di rimborso delle spese mediche – tra la scelta di rivolgersi a una struttura sanitaria privata e l’applicazione dell’art. 1227 cod. civ.”.