Il principio del “Paese d’origine” previsto dalla direttiva sul commercio elettronico non impedisce a uno Stato membro di imporre obblighi anche a prestatori stabiliti in un altro Paese dell’Unione quando ciò sia necessario per tutelare l’ordine pubblico, la sicurezza o la protezione dei minori. La Francia, in linea di principio, può dunque imporre ai siti pornografici sistemi efficaci di verifica dell’età per impedire l’accesso dei minori e vietare alle applicazioni di navigazione e geolocalizzazione di segnalare alcuni controlli stradali. Lo ha chiarito la Corte Ue, nella sentenza nelle cause riunite C-188/24 e C-190/24.
Nella prima causa, le società ceche WebGroup Czech Republic e NKL Associates contestano gli obblighi imposti agli editori di siti pornografici. Nella seconda, la società francese Coyote System mette in discussione il divieto di segnalare determinati controlli stradali. Le società sostengono che le misure contestate violano il principio del «paese d’origine», sancito dalla direttiva sul commercio elettronico volto a garantire la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione all’interno dell’Unione.
Adita dal Consiglio di Stato francese, la Corte constata che l’applicazione delle misure contestate costituisce una restrizione alla libera circolazione dei servizi. Tuttavia, la direttiva consente, a determinate condizioni, di applicare tali misure anche ai prestatori che non sono stabiliti nel proprio territorio. Nel caso di specie, le misure perseguono obiettivi riconosciuti dalla direttiva, tra cui figurano in particolare l’ordine pubblico, che comprende la tutela dei minori, e la pubblica sicurezza. Inoltre, esse appaiono proporzionate rispetto agli obiettivi.
Prima di adottare tali misure, è tuttavia necessario, salvo in caso di urgenza, da un lato, chiedere allo Stato membro di stabilimento del prestatore interessato di adottare esso stesso misure adeguate e, dall’altro, notificare l’intenzione di adottare queste ultime alla Commissione europea e a tale Stato membro.
Fatto salvo il rispetto di tutte queste condizioni, uno Stato membro può quindi obbligare i prestatori di servizi della società dell’informazione stabiliti in altri Stati membri a disporre un sistema di verifica dell’età per impedire l’accesso dei minori ai loro siti pornografici o vietare a prestatori di questo tipo di diffondere, nel contesto dei loro servizi di ausilio alla guida tramite geolocalizzazione, informazioni relative a determinati controlli stradali. Spetta al giudice del rinvio verificare se le misure contestate rispettino tali condizioni.
Infine, la Corte Ue ha chiarito che il regime di esenzione dalla responsabilità previsto per i servizi di hosting si applica solo ai prestatori che non hanno conoscenza né controllo delle informazioni diffuse dagli utenti. Al contrario, il gestore che, tramite algoritmi, decide condizioni, modalità e priorità di diffusione dei contenuti esercita un controllo sulle informazioni e non può beneficiare dell’esonero di responsabilità. Resta comunque possibile vietare la diffusione di informazioni su determinati controlli stradali per ragioni di ordine pubblico, sicurezza o incolumità pubblica.

