Integra il reato la condotta di chi induce un minore a compiere atti sessuali su sé stesso e a produrre o trasmettere materiale sessualmente esplicito tramite strumenti telematici, anche se le immagini sono auto-prodotte dalla persona offesa e inviate successivamente alle richieste ricevute. La Corte di Cassazione, Terza sezione penale, con sentenza 16564/2026, chiarisce una significativa applicazione estensiva dei principi sui reati sessuali e sulla pornografia minorile in ambiente digitale, con attenzione ai rapporti causali tra induzione, auto-produzione di immagini e successiva circolazione telematica. Richiama orientamenti già presenti della giurisprudenza di legittimità relativi ai reati sessuali commessi attraverso strumenti telematici e alla nozione ampia di pornografia minorile, adattandoli al contesto delle comunicazioni via chat e messaggistica. La Corte esclude inoltre che la semplice “consegna” delle immagini a terzi elimini la rilevanza penale della condotta. In particolare in tema di rilevanza penale delle condotte sessuali e di sfruttamento minorile realizzate tramite strumenti telematici e delle pressioni psicologiche esercitate “a distanza” (Cass. pen., Sez. III, nn. 16616/2015 e 41951/2019), oltre ai principi sui limiti del controllo di legittimità in tema di motivazione e travisamento della prova (Cass. pen., Sez. III, n. 27929/2019; Cass. pen., Sez. V, n. 10795/2021). La sentenza interviene con impatto pratico sui reati online, sexting coercitivo e tutela dei minori nelle interazioni digitali.

La vicenda

L’imputato era stato condannato nei giudizi di merito per reati di pornografia minorile e per avere intrattenuto conversazioni telematiche con una minore inducendola a realizzare immagini e video sessualmente espliciti. Secondo l’accusa, le richieste ricevute avevano spinto la ragazza a compiere atti di autoerotismo e a registrarsi. Il materiale era poi stato trasmesso attraverso strumenti di messaggistica. La difesa sosteneva che le immagini fossero state realizzate autonomamente dalla minore e che mancasse la prova di una vera induzione. Contestava inoltre la configurabilità del reato relativo alla pornografia minorile, affermando che vi fosse stata soltanto una consegna privata del materiale e non una diffusione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto logicamente motivata la ricostruzione dei giudici di merito e ha evidenziato che le richieste e il contesto comunicativo dimostravano un rapporto causale tra le pressioni esercitate e la produzione delle immagini. Ha inoltre chiarito che la tutela penale riguarda anche il materiale auto-prodotto quando vi sia un’attività di induzione o sfruttamento del minore. La Corte ha quindi confermato la condanna dell’imputato e precisato che la semplice “consegna” delle immagini a terzi non elimini la rilevanza penale della condotta. La sentenza valorizza il ruolo delle pressioni psicologiche e delle richieste reiterate nelle comunicazioni digitali.

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