Con provvedimento del 15 aprile 2026, l’AGCM ha accertato che tre “big” degli snack hanno violato il divieto delle intese restrittive della concorrenza coordinando le rispettive politiche commerciali nella vendita alla GDO degli snack salati destinati alle referenze private label (PL), irrogando sanzioni per complessivi 23,3 milioni di euro.
Il procedimento, avviato il 17 settembre 2024 sulla base di una segnalazione anonima ricevuta attraverso la piattaforma di whistleblowing dell’Autorità, ipotizzava inizialmente che due delle tre società avessero concertato le proposte di prezzo da presentare ai buyer della GDO per le patatine fritte in busta destinate alle referenze PL. A seguito delle ispezioni condotte presso le sedi delle imprese, l’istruttoria è stata poi estesa oggettivamente agli altri snack salati e soggettivamente alla terza azienda, facendo emergere un’intesa operativa sin dal maggio 2016, con piena e costante attuazione per un arco temporale di circa otto anni.
Si conferma così l’efficacia della piattaforma whistleblowing che rappresenta ormai la principale fonte informativa per l’Autorità: una violazione che sembrava ragionevolmente circoscritta ha conosciuto poi un notevole ampliamento sia sotto il profilo della sua portata materiale, sia – soprattutto – dal punto di vista temporale.
A fronte delle evidenze acquisite dall’AGCM, anche nell’ambito dei programmi di clemenza a cui hanno ritenuto di aderire due delle imprese coinvolte, le parti hanno presentato proposte di transazione riconoscendo la propria responsabilità per un cartello articolato su più livelli.
Tra due delle tre società vigeva un patto di non belligeranza in virtù del quale ciascuna si asteneva dal contattare in maniera attiva e mirata gli operatori della GDO al fine di sviluppare nuovi rapporti di fornitura, limitatamente alle referenze già rifornite dall’altra parte - impegno inizialmente circoscritto ad alcuni clienti e poi, dal 2018, gradualmente esteso alla totalità delle catene della GDO che richiedevano prodotti per le referenze PL.
Le stesse due società si erano inoltre incontrate più volte per affrontare il tema del significativo aumento dei costi di produzione, inviando successivamente comunicazioni di aumenti dei prezzi alla generalità dei clienti. A ciò si aggiungeva, per tutte e tre le imprese, la ripartizione delle singole catene della GDO nel caso in cui una di queste ultime avesse sollecitato offerte su referenze in assortimento a un’altra delle parti, attuata mediante la presentazione di offerte maggiorate, la mancata partecipazione alle gare o la manifestata indisponibilità a fornire le referenze richieste adducendo limitazioni alla capacità produttiva. Un sistematico scambio di informazioni sensibili - su prezzi, listini e quotazioni - ha poi ulteriormente rafforzato il coordinamento, riducendo l’incertezza competitiva nelle negoziazioni con i distributori.
Sotto questo profilo il provvedimento segna una novità assoluta: per la prima volta l’AGCM conclude un procedimento con la procedura di transazione ex articolo 14-quater della legge n. 287/1990, che consente una riduzione della sanzione tra il 10% e il 20% a fronte del riconoscimento, in termini chiari e inequivocabili, della propria responsabilità per l’infrazione e di alcune rinunce procedurali.
Tutte e tre le parti hanno aderito, ottenendo una riduzione del 10%, cumulata per le prime due con il beneficio ottenuto nel contesto del programma di clemenza (rispettivamente 30% e 50%), portando l’abbattimento complessivo della sanzione al 40% e al 60%. Riduzioni che hanno già attirato critiche: il Codacons ha invocato sanzioni della massima severità, denunciando il danno diretto ai consumatori derivante dal mantenimento artificioso dei prezzi al dettaglio.
Si tratta tuttavia di critiche che non sembrano considerare la possibilità per chi ha subito un danno di ottenerne il risarcimento invocando l’intervento del giudice civile. Questo è un elemento ormai caratterizzante dell’enforcement antitrust: ogni decisione dell’AGCM viene studiata dagli avvocati per verificare se i relativi accertamenti possono permettere ai loro clienti di ottenere il risarcimento del danno subito.
In tale contesto, la procedura di transazione viene talvolta scelta dalle imprese anche auspicando che in tal modo sia possibile limitare la quantità di dettagli che possono essere divulgati e utilizzati nel contesto di future azioni di danno. In cambio, però, le imprese devono accettare gli accertamenti dell’Autorità. Ciò fa sì che la decisione divenga immediatamente definitiva e dunque le azioni risarcitorie possano seguire senza soluzione di continuità.
Ulteriore questione, che nel caso di specie sarà cruciale, è capire chi ha effettivamente subito il danno. È questa l’eccezione del c.d. pass-on: in eventuali future azioni di danno ci si aspetta infatti che le imprese sanzionate argomenteranno che gli operatori della GDO hanno trasferito a valle l’eventuale sovrapprezzo. A valle, ossia ai consumatori finali, i quali – considerando gli strumenti processuali a loro disposizione – ben difficilmente potranno ottenere un pieno risarcimento.
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*Emilio De Giorgi (partner e responsabile del team Antitrust in Italia), Arianna Fletcher (senior associate) - A&O Shearman

