In tema di licenziamento disciplinare, la pubblicazione sui social network di espressioni offensive e denigratorie nei confronti del datore di lavoro integra giusta causa di recesso quando le condotte, valutate complessivamente, superano i limiti del diritto di critica (verità, continenza e pertinenza) e risultano idonee a ledere il vincolo fiduciario, soprattutto se reiterate, non rimosse nonostante ordini dell’autorità o del datore e accompagnate da recidiva disciplinare: in tali casi la sanzione espulsiva è proporzionata. La Corte di cassazione (ordinanza n. 14165/26) ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare di un lavoratore che aveva pubblicato, in modo continuo, commenti e post ritenuti offensivi e denigratori nei confronti del datore di lavoro su Facebook.
Il diritto di critica
Secondo i giudici, l’esercizio del diritto di critica non può sconfinare in espressioni lesive della reputazione aziendale e deve rispettare i limiti di verità, continenza e pertinenza. Nel caso esaminato, le condotte contestate risultavano non solo ripetute nel tempo, ma anche aggravate dall’inosservanza di un ordine di rimozione dei contenuti già impartito in sede cautelare.
Il verdetto della Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto proporzionata la sanzione espulsiva, valorizzando la gravità complessiva del comportamento e la recidiva disciplinare, elementi idonei a incrinare irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra lavoratore e datore.
La competenza del giudice di merito
Nel rigettare il ricorso, i giudici di legittimità hanno inoltre ribadito che la valutazione sulla continenza delle espressioni e sulla proporzionalità del licenziamento spetta al giudice di merito e non può essere riesaminata in Cassazione, se adeguatamente motivata.

