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Società benefit, il "beneficio comune" entra a pieno titolo nell'oggetto sociale

La sfida che affronta la Società Benefit risiede nel corretto bilanciamento degli interessi attesi dagli shareholders (i soci) con gli interessi attesi dagli stakeholders (i portatori di interessi)

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di Barbara Pontecorvo, Domenico Siclari*

Il tema della sostenibilità delle imprese è diventato centrale in questo momento storico e sembra essere finalmente entrato a pieno titolo nel dibattito pubblico italiano.

La legge 28 dicembre 2015, n. 208, introdotta nel nostro ordinamento con la Legge di stabilità per l'anno 2016, ha disciplinato il nuovo istituto della Società Benefit, entrato in vigore a partire dal 1° Gennaio 2016: con tale disciplina legislativa, le società di capitali hanno acquisito la facoltà di perseguire, nel contempo, la duplice finalità di lucro e di beneficio sociale.

Tale duplice finalità dovrà essere riportata, in maniera integrata e congiunta, nello Statuto della società, che contemplerà oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di imprimere un impatto positivo della società sull'ambiente e sulla società civile, a lungo termine.

L'introduzione del For Benefit negli scopi sociali disegna, come evidente, un nuovo modo di fare impresa.

Non viene meno l'attività lucrativa della società, volta a distribuire utili ai soci, che non si qualifica in alcun modo come attività del Terzo Settore, ma a questa attività si somma - e con essa si integra - anche un'attività diretta a favorire iniziative benefiche in favore di una pluralità di soggetti.

La finalità benefit, di beneficio comune, entra a pieno titolo nell'oggetto sociale, rendendo la società stessa responsabile, trasparente e sostenibile nei confronti del mercato e nei confronti degli stakeholders, ovvero i portatori di interesse (le persone, le comunità, i territori, l'ambiente, i beni e le attività culturali e sociali, gli enti e le associazioni e i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, PA e società civile), con una serie di riflessi positivi sul corso della vita della società stessa che abbia subito in maniera consapevole la trasformazione.

Con il perseguimento del beneficio comune, nell'esercizio dell'attività economica, si realizzano uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più delle categorie sopra elencate di portatori di interesse.

Come si evince dal dettato normativo, la sfida che affronta la Società Benefit risiede proprio nel corretto bilanciamento degli interessi attesi dagli shareholders (i soci) con gli interessi attesi dagli stakeholders (i portatori di interessi).Per questa ragione, è richiesto che il beneficio comune generato dalla trasformazione sia effettivo e tangibile, al pari degli scopi della società stessa e connesso con essi.

Questi presupposti, ben espressi nel dettato normativo, devono esser chiariti da parte dei professionisti che accompagnano la trasformazione di società esistenti in Società Benefit, tenendo a mente che potranno assumere tale qualifica i soggetti giuridici previsti dal Libro V del Codice civile, con esclusione delle società a responsabilità limitata semplificate, per le quali vige un atto costitutivo conforme al modello standardizzato, che non consente l'applicazione delle previsioni contenute nella L. 208/2015.

Viceversa, per le società costituende, sarà necessario prevedere, sin dall'atto costitutivo, l'inserimento all'interno dello statuto di tutte le indicazioni normative previste per questo tipo di società.

Tra le previsioni necessarie, da inserire nello Statuto (modificato per le società esistenti, nuovo per le costituende società), si ricordano:

-la denominazione sociale con l'inserimento delle parole "Società Benefit" o l'abbreviazione "SB" da utilizzare nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi;
- l'oggetto sociale con l'indicazione accanto all'attività propria dell'impresa, delle finalità di beneficio comune (come sopra descritte);
- il soggetto o i soggetti, ben individuati, responsabili del perseguimento delle finalità di beneficio comune;
- gli obblighi degli amministratori per la redazione e la pubblicazione della relazione annuale riguardante il perseguimento del beneficio comune.

Assume un'importanza particolare quest'ultimo elemento statutario, ovvero la relazione annuale per il perseguimento delle finalità for benefit della società, non solo perché in essa sarà possibile rinvenire gli obiettivi specifici, le modalità e le azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune, ma anche per identificare eventuali circostanze che lo abbiano impedito o rallentato.

Nella relazione, inoltre, andrà riportata, in una sezione dedicata, anche la descrizione degli obiettivi che la Società Benefit intende perseguire nell'esercizio successivo. Per tutte queste ragioni, la normativa prevede che la relazione annuale di impatto sia allegata al bilancio societario e venga assoggettata a forme di pubblicità nei confronti di terzi, quali la pubblicazione nel sito internet, qualora la società stessa ne sia dotata.

L'impatto indicato nella relazione annuale dovrà essere valutato da un ente terzo, secondo standard di valutazione relativo a cinque aree ben identificate dalla legge.

Il mancato effettivo conseguimento delle finalità benefit da parte della Società determina l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice del Consumo (D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e in materia di pubblicità ingannevole (D.lgs. 2 agosto 2007, n. 145).

Queste disposizioni servono ad evitare che l'adozione della finalità for benefit possa avvenire in maniera strumentale al conseguimento da parte della società di un vantaggio competitivo e reputazionale nei confronti di altre imprese, nonché di condizionare (in maniera non veritiera) le scelte dei consumatori.

I Professionisti che accompagnano le società in questo percorso volto alla sostenibilità e per imprimerne un rafforzamento non potranno non rappresentare i benefici che questo percorso presenta.

Il recente D.L. 19 maggio 2020 n. 34, all'art. 38-ter, ha riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del cinquanta per cento dei costi di costituzione o trasformazione in Società Benefit (riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro), che con il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito in L. 26 febbraio 2021, n. 21 (c.d. "Decreto Milleproroghe"), è stato prorogato per i costi sostenuti fino al 30 giugno 2021. Dal 2017, poi, sono state introdotte norme volte alla valorizzazione dell'attività delle Società Benefit, nel settore della Pubblica Amministrazione.

In coerenza con il diritto dell'Unione Europea e con i princìpi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, nel Codice dei contratti pubblici è stato previsto che le Pubbliche Amministrazioni indichino nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito i criteri premiali che intendano applicare alla valutazione dell'offerta da parte della società, relativi all'impatto generato di cui alla Legge 208/2015.

Questo criterio viene applicato, è bene ricordarlo, anche ai soggetti offerenti diversi dalle Società Benefit, al fine di poter garantire un pari trattamento nelle procedure di affidamento alle micro, piccole e medie imprese, ai giovani professionisti e alle imprese di nuova costituzione.

Nel medesimo Codice dei contratti pubblici il D.lgs. n. 50 del 2016 ha introdotto l'istituzione presso l'ANAC, che ne cura la gestione, di un sistema di rating di impresa e delle relative premialità, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta. L'ANAC, così, si trova a definire i requisiti reputazionali ed i criteri di valutazione dei soggetti offerenti, sulla scorta delle indicazioni contenute nella Legge 208/2015, anche per soggetti diversi dalle Società Benefit.

Accompagnare le società in un percorso di crescita con una prospettiva di lungo periodo, sostenendo un vero e proprio cambiamento culturale nel mondo imprenditoriale rappresenta per i Professionisti un'opportunità virtuosa per far gestire in modo efficiente e strategico le risorse a disposizione delle imprese e per generare valore contribuendo, nel contempo, alla crescita e al miglioramento del contesto socio-economico delle comunità in cui operano.

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*A cura di:
Barbara Pontecorvo, Avvocato - Studio Legale e Tributario Tonucci&Partners,
Domenico Siclari, Ordinario di Diritto dell'Economia Università "La Sapienza" di Roma

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