Rassegne di Giurisprudenza

Società di capitale, la cessione del credito con versamento in conto capitale attribuisce la garanzia ex articolo 1266 del Cc

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a cura della Redazione Diritto

Società di capitale - Aumento di capitale - Conferimenti - Versamento in conto capitale - Cessione del credito - Garanzia ex art. 1266 c.c.
Il versamento di danaro fatto a società di capitali dal suo socio "in conto capitale" è assimilabile ai conferimenti e al capitale di rischio della società ed entra a far parte del suo patrimonio, sì che esso non determina la nascita di un credito del socio verso la società, essendo la sua restituzione al conferente meramente eventuale, in quanto dipendente dalla condizione in cui verrà a trovarsi il patrimonio sociale al momento della liquidazione della società e alla possibilità che in tale patrimonio residuino valori sufficienti al rimborso dopo l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali. Il contratto che ha per oggetto la cessione, a titolo oneroso, di tale inesistente credito verso la società, dal suo socio stipulato con un terzo, non è però nullo per mancanza del relativo oggetto, bensì determina l'attribuzione al cessionario della garanzia prevista dall'articolo 1266 c.c., comma 1, recante disposizione di diritto speciale, derogatoria della disciplina legale della nullità del contratto per inesistenza del relativo oggetto; con la conseguenza che la cessione è valida, sì che il cessionario è tenuto al pagamento del prezzo che non diviene indebito ed è, al contempo, attributario della garanzia di cui al citato articolo del codice civile.
• Corte di Cassazione, sez. I, civ., ordinanza del 17 novembre 2022, n. 33957

Società - Di capitali - Società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - Costituzione - Modi di formazione del capitale - Limite legale - Conferimenti - In genere società - Erogazione in conto di futuro aumento di capitale - Dazione condizionata alla delibera di aumento entro un termine - Mancata delibera di aumento - Insorgenza dell'obbligazione restitutoria - Fondamento - Applicabilità dell'art. 2467 c.c. - Esclusione - Ragioni.
In tema di società di capitali, le erogazioni in conto di futuro aumento di capitale effettuate da un socio in favore della società, condizionate all'adozione della relativa delibera di aumento capitale entro un determinato termine, nel caso di mancata adozione della delibera (nella specie, per l'intervenuto fallimento della società sottoposta ad amministrazione straordinaria), determinano a carico della società l'obbligo di restituzione di quanto erogato dal socio a tale titolo, poiché in tal caso l'erogazione determina un aumento di capitale solo potenziale, destinato a divenire effettivo solo a seguito della delibera di aumento. Né a tale fattispecie è applicabile l'art. 2467 c.c. poiché tale disciplina riguarda solo i versamenti effettuati a titolo di finanziamento o di mutuo, ai quali è possibile associare un obbligo di rimborso, mentre non è applicabile ai versamenti o ai trasferimenti in conto capitale, in considerazione della diversità della causa che li contraddistingue, assimilabile a quella di capitale di rischio piuttosto che a quella delle obbligazioni creditorie.
• Corte di Cassazione, sez. I, civ., sentenza 3 dicembre 2018 n. 31186

Società di capitali - Società a responsabilità limitata - Capitale sociale - Conferimenti in genere - Cessione del credito del socio nei confronti della società separata rispetto alla vendita della partecipazione sociale - Conseguenze - Garanzia per l'inesistenza del credito ex art. 1266 c.c. - Condizioni.
La cessione, separatamente dalla vendita della partecipazione sociale, del credito vantato dal socio nei confronti della società quale restituzione di un'erogazione del primo in favore della seconda dà luogo alla garanzia per inesistenza del credito di cui all'art. 1266 c.c. solo qualora risulti che la causa concreta del negozio societario posto in essere sia riconducibile ad un versamento assimilabile a capitale di rischio, in quanto, in tal caso, il trasferimento della partecipazione sociale include, quale bene "di secondo grado", quello di ogni posta esistente nel patrimonio sociale, incluso il denaro ricevuto dalla società; la garanzia non opera, invece, nelle ipotesi di finanziamento del socio o di versamento finalizzato ad un futuro aumento del capitale nominale, dai quali deriva il diritto di credito del socio alla restituzione, l'uno ai sensi dell'art. 1813 c.c. in tema di mutuo e l'altro qualora venga successivamente meno la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale eseguita in favore della società, onde il trasferimento della partecipazione sociale di regola non include anche tale credito, che può formare oggetto autonomo di diritti.
• Corte di Cassazione, sez. I, civ., sentenza 29 luglio 2015 n. 16049