In tema di responsabilità amministrativa degli enti, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'ente, in quanto atto di contestazione dell'illecito, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Così la Cassazione penale con la sentenza 26378/2026

Corte di cassazione - Sezione II penale - Sentenza 14 luglio 2026 n. 26378 - Presidente Pellegrino; Relatore Cardamone; Pm - conforme - Cimmino e Marzagalli

LA MASSIMA

Società e imprese - Responsabilità amministrativa degli enti - Prescrizione dell'illecito - Disciplina - Interruzione del corso della prescrizione in caso di richiesta di rinvio a giudizio - Effetti. (Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, articoli 22, 59 e 60)

In tema di responsabilità amministrativa degli enti, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'ente, in quanto atto di contestazione dell'illecito, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

La sentenza è utile perché ricostruisce, con completezza, la disciplina della prescrizione dell’illecito amministrativo a carico dell’ente ex decreto legislativo n. 231 del 2001. È una disciplina normativamente complessa, che presenta elementi di spiccata diversità rispetto alla parallela disciplina della prescrizione del reato "presupposto".

La normativa di riferimento

La disciplina della prescrizione dell'illecito amministrativo è ricavabile dal combinato disposto degli articoli 8, 22 e 60 del decreto legislativo n. ...

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