Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione degli accertamenti di fatto compiuti nei gradi di merito in tema di responsabilità disciplinare e proporzionalità della sanzione espulsiva. La verifica sulla gravità della condotta, anche con riferimento all’alterazione di strumenti informatici nel pubblico impiego, sull’elemento soggettivo resta riservata al giudice di merito, salvo manifesta illogicità o violazione dei parametri di ragionevolezza. La Corte Suprema di Cassazione, Sezione lavoro, con ordinanza 15670 del 2026, chiarisce una significativa applicazione del principio in tema di manipolazione di software interni e del licenziamento immediato nel settore pubblico, soprattutto in relazione all’uso improprio di strumenti digitali per ottenere benefici indebiti. La Corte sottolinea che la valutazione della gravità della condotta e della proporzionalità della sanzione disciplinare appartiene al giudice di merito e che in Cassazione non è possibile chiedere una nuova lettura dei fatti già accertati. La Cassazione richiama i principi consolidati sui limiti del giudizio di legittimità, ribadendo che non è possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti o della proporzionalità della sanzione disciplinare (art. 360 c.p.c.; Cass. Sez. Unite n. 17931/2023, n. 34476/2019 e n. 20867/2020). Sul piano sostanziale, l’ordinanza si inserisce nell’orientamento che considera particolarmente grave la manipolazione intenzionale di sistemi informatici o di registrazione interni, in quanto lesiva del vincolo fiduciario nel rapporto di lavoro pubblico (artt. 2106 e 2119 c.c.; Cass. n. 14063/2019, n. 16784/2020, n. 17321/2020).

La vicenda

Un dipendente con mansioni amministrative presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato sottoposto a procedimento disciplinare per avere modificato dati inseriti in un applicativo gestionale relativo alla registrazione delle ferie. Secondo l’amministrazione, tali operazioni avevano consentito la fruizione di un numero di giorni superiore a quello autorizzato. L’amministrazione ministeriale aveva contestato l’alterazione intenzionale del sistema informatico interno finalizzata a ottenere indebiti benefici lavorativi, ritenendo la condotta incompatibile con il mantenimento del rapporto fiduciario nel pubblico impiego. Il procedimento si concludeva con il licenziamento senza preavviso.

Il percorso giudiziario

Il dipendente impugnava il provvedimento sostenendo che si fosse trattato di errore o negligenza e contestando la proporzionalità della sanzione. Sia il giudice di primo grado sia quello d’appello confermavano la legittimità del recesso disciplinare. In Cassazione venivano proposte censure sulla motivazione, sull’elemento soggettivo e sulla proporzionalità del licenziamento. La Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi di ricorso. È stato ribadito che la Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Confermata quindi la legittimità della sanzione espulsiva.

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