Integra un grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che si faccia consegnare dal proprio praticante somme di denaro con la “scusa” dell’iscrizione all’albo o di una presunta “cauzione” per la domiciliazione professionale, appropriandosene senza adempiere allo scopo dichiarato né renderne conto. Così il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 233/2025, pubblicata l’11 gennaio 2026 sul sito del Codice deontologico, ha deciso un caso di particolare rilievo in tema di rapporti tra avvocato e praticante.
I fatti
Il procedimento trae origine dall’esposto presentato dalla stessa collaboratrice di studio dell’incolpato. La professionista aveva risposto a un annuncio di lavoro per una collaborazione presso lo studio legale dell’avvocato. Secondo quanto denunciato, il legale avrebbe richiesto e ricevuto 200 euro in contanti con il pretesto di provvedere all’iscrizione “retrodatata” della donna presso l’Ordine degli avvocati di Taranto, iscrizione in realtà mai avvenuta;chiesto e ottenuto ulteriori 120 euro a titolo di presunta “cauzione” per la domiciliazione professionale presso lo studio legale; omesso di restituire le somme, pur avendone più volte promesso la restituzione e pur avendo dichiarato, tramite messaggi, di aver effettuato un bonifico mai eseguito.
Le richieste di denaro, secondo l’esponente, sarebbero state accompagnate da continue rassicurazioni e rinvii, fino alla definitiva interruzione del rapporto di collaborazione e alla mancata restituzione delle somme, avvenuta solo dopo la presentazione di una querela poi rimessa.
Il procedimento disciplinare e il ricorso
Veniva aperto procedimento disciplinare per le plurime violazioni deontologiche commesse nonché “per aver tradito la fiducia e l’affidamento della propria collaboratrice, non consentendone alcuna crescita professionale,né alcun miglioramento della preparazione professionale e nessuna formazione e non compensandola per l'attività svolta con conseguente gravissimo danno al prestigio ed all'immagine dell'Avvocatura”.
All’esito dell’istruttoria, il CDD confermava l’esposto e sanzionava l’avvocato con la sospensione dall’esercizio della professione per mesi due.
L’uomo inoltrava tempestiva impugnazione al CNF chiedendo in via prioritaria, l’assoluzione con la più ampia formulae in via gradata la riduzione della pena al semplice richiamo. In particolare, l’incolpato deduceva: la violazione del diritto di difesa per il mancato rinvio dell’udienza disciplinare, nonostante un certificato medico attestante una lombosciatalgia acuta; l’erronea e contraddittoria valutazione delle prove; la sproporzione della sanzione irrogata rispetto ai fatti contestati. Nel merito, inoltre, offriva una ricostruzione alternativa della vicenda, sostenendo che le somme fossero collegate a spese organizzative e che, successivamente, le parti avessero raggiunto un accordo conciliativo con restituzione del denaro.
La decisione del CNF
Il Consiglio nazionale forense ha innanzitutto respinto le eccezioni preliminari, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’assenza all’udienza disciplinare comporta il rinvio solo in presenza di una assoluta impossibilità a comparire, non ravvisabile nella patologia allegata, anche alla luce della giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 29589 del 2022). Entrando nel merito, il CNF ha ribadito che nel procedimento disciplinare opera il principio del libero convincimento, riconoscendo al giudice ampio potere nella valutazione delle prove. Nel caso di specie, la documentazione prodotta dallo stesso ricorrente in sede di impugnazione ha confermato che la restituzione delle somme era avvenuta solo in epoca successiva all’esposto, rafforzando la fondatezza degli addebiti.Le condotte contestate sono state quindi ritenute sussistenti e deontologicamente rilevanti. Tuttavia, pur confermando la gravità dei fatti, il CNF ha ritenuto di ridimensionare la sanzione, valorizzando il comportamento successivo dell’avvocato, che aveva restituito le somme e corrisposto quanto richiesto per l’attività svolta dalla collaboratrice. In considerazione di tali elementi, il Consiglio ha accolto parzialmente il ricorso, sostituendo la sospensione con la sanzione della censura, ritenuta più proporzionata nel caso concreto.

