Le Sezioni Unite, ordinanza n. 24805/2026, confermano la sospensione di otto mesi per l’avvocato che ha lasciato la segretaria senza stipendio per 21 mesi, ed ha sottoscritto più accordi di dilazione dei pagamenti senza poi rispettarli, arrivando anche ad inviare contabili di bonifici mai accreditati. Per la Cassazione, il successivo pagamento parziale non cancella l’offensività della condotta, né impone di mitigare la sanzione.
La vicenda nasce dal procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato che, subentrato al padre nella gestione dello studio e del rapporto di lavoro con una segretaria, aveva lasciato la dipendente senza stipendio dal dicembre 2017 alle dimissioni del 2 settembre 2019. Il legale aveva poi sottoscritto diversi accordi per la rateizzazione del debito - compreso un verbale di conciliazione - senza rispettarli. Gli veniva inoltre contestato di non aver dato seguito a un ordine giudiziale relativo alla trattenuta del quinto e di aver inviato alla dipendente contabili relative a bonifici che non erano mai stati accreditati.
Il Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna gli aveva inflitto otto mesi di sospensione, valorizzando la durata e la reiterazione degli inadempimenti, la gravità della condotta e i precedenti disciplinari. Il Cnf (sentenza n. 372/2025 ) ha confermato la sanzione. Contro questa decisione l’avvocato ha fatto ricorso alle Sezioni Unite.
Rispetto alla deduzione dell’incolpato di aver «posto in essere condotte dirette all’estinzione del debito», le S.U. ricordano che il Cnf ha fondato il giudizio di responsabilità “su una condotta complessiva e protratta”, affermando che “in tale contesto, il parziale pagamento successivo non elimina certo la materialità o l’offensività deontologica della condotta accertata, né tanto meno tale singolo elemento può risultare di per sé solo decisivo ai fini della mitigazione della sanzione”.
Quanto invece alla tesi secondo cui il debito era riconducibile allo studio professionale e alla precedente gestione paterna, le S.U. ricordano che è stata accertata “non già una responsabilità disciplinare per fatto altrui, ma la condotta personale direttamente riferibile all’avvocato”. Del resto, il legale aveva “riconosciuto il debito”, “sottoscritto accordi di dilazione ed era rimasto inadempiente, con condotte direttamente a lui imputabili e ritenute lesive dell’affidamento dei terzi e dell’immagine della professione”.
Riguardo poi alla entità della pena, la Suprema corte ricorda che la sanzione “è comunque contenuta nei limiti edittali stabiliti dalla legge e, precisamente, dall’art. 52 l. n. 247/2012 che prevede la misura della «sospensione dall’esercizio della professione da due mesi a cinque anni». E che spetta agli Organi disciplinari il potere di applicare le “sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa”, valutando il “comportamento complessivo dell’incolpato”. La scelta della sanzione e la valutazione della sua adeguatezza, infatti, non possono essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti della ragionevolezza.
Infine, la sentenza del Cnf pur dando atto di “procedimenti definiti favorevolmente” ha ritenuto prevalente la “gravità oggettiva e soggettiva della condotta”, oltre ai “precedenti disciplinari” pervenendo alla sanzione di otto mesi che “certamente si colloca nella cornice legale e non eccede i limiti della ragionevolezza, tenuto conto della reiterazione dei comportamenti”.

