Scatta la responsabilità disciplinare, nel caso specifico la sospensione dalla professione per un anno, per l’avvocato che dopo aver trattenuto, a titolo di compenso, le somme liquidate giudizialmente a titolo di spese legali, incassi anche i compensi dal cliente. Lo hanno chiarito le Sezioni unite della Cassazione, sentenza n. 25218/2026, con riguardo a una fattispecie aggravata dal fatto che il professionista aveva riferito falsamente al proprio rappresentato la liquidazione di un importo molto superiore a quello reale, senza poi mai consegnargli, come pure richiesto, copia della decisione, per verificarne il contenuto.
Nello specifico era accaduto che un avvocato dopo aver incassato dalla controparte soccombente 24.582 euro per le spese di lite liquidate in sentenza, si era fatto successivamente corrispondere dal proprio cliente 97.600 euro a titolo di compenso, senza però informarlo del precedente incasso.
Il C.N.F. aveva escluso l’esistenza di un “valido accordo” sul compenso; ravvisando nel fine di “raggirare il cliente” la ragione per cui il ricorrente avesse rifiutato di mostragli la sentenza. E aveva ritenuto integrata la violazione dell’art. 31 del codice deontologico forense, per avere il ricorrente trattenuto per sé l’importo delle spese legali liquidato in sentenza, e versatogli dal soccombente, e per essersi non di meno fatto corrispondere dal cliente il compenso professionale.
Le Sezioni unite dopo aver richiamato il codice deontologico e la recente giurisprudenza su casi simili, affermano che “non risulta allora irragionevole, agli effetti dell’art. 36, comma 6, della legge n. 247 del 2012, la decisione disciplinare che, come nella specie, ritenga integrato l’illecito ex art. 31 del codice deontologico forense nella condotta dell’avvocato che, contravvenendo comunque alle regole di compensazione e ai doveri di dignità e decoro professionale, trattenga le somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e dalla stessa ricevute, e richieda altresì al cliente (sia pure successivamente al primo incasso, come sottolinea il ricorrente) il pagamento del proprio compenso”.
Né, aggiunge la decisione, riveste alcun rilievo decisivo la “circostanza che il cliente - comunque raggirato in ordine al contenuto della sentenza - al momento del pagamento del compenso fosse, o meno, a conoscenza dell’avvenuta percezione da parte del legale delle somme versategli dal soccombente”.
Riguardo poi alla dedotta prescrizione circa l’ulteriore illecito consistente nella falsa dichiarazione sull’importo delle spese processuali liquidate, nonché la mancata consegna al cliente di copia della sentenza, la Suprema corte afferma che si tratta non di un illecito non istantaneo ma permanente, che dunque non si è esaurito con il pagamento dei 97.600 euro. L’omissione e il conseguente pregiudizio per il cliente, infatti, si protraggono nel tempo. Nel caso concreto, la consumazione dell’illecito si è protratta fino alla decisione disciplinare di primo grado, dalla quale ha iniziato a decorrere il termine prescrizionale massimo.

