Sovraindebitamento, escluso chi ha chiesto prestiti che non poteva rispettare
Secondo il Tribunale di Catania il criterio cancellato dalla riforma rientra nella colpa grave
Non è meritevole di accedere alla procedura di sovraindebitamento chi è ricorso al credito in modo non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Lo ha stabilito il Tribunale di Catania (5 marzo 2021) che è tornato sul tema della meritevolezza del debitore ai fini dell'accesso alle procedure di sovraindebitamento e ha dichiarato inammissibile la proposta di un debitore poiché aveva acceso prestiti per un ammontare complessivo superiore al proprio reddito.
Le nuove regole sulla meritevolezza
La riforma della disciplina sul sovraindebitamento prevista dal Dl Ristori e in vigore dal 25 dicembre scorso è intervenuto anche sul requisito della meritevolezza. La riforma ha soppresso infatti la previsione in base alla quale il giudice non può omologare il piano se il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o nel caso in cui abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Come requisito di ammissibilità la riforma ha invece stabilito che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile solo se il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
La valutazione del Tribunale
Ma, secondo il Tribunale, questa nuova previsione non cambia, nella sostanza la valutazione che il giudice è chiamato a fare poiché, già prima della riforma il tribunale aveva utilizzato una «visuale prospettica dell’inadempimento»: veniva cioé ritenuto meritevole il consumatore che in base alla situazione in cui si trovava al momento dell’assunzione del prestito non poteva ragionevolmente prevedere di non poter rispettare gli obblighi di restituzione.
Il concetto di colpa grave previsto dalla nuova normativa, ad avviso del l Tribunale, non si discosta però da questa interpretazione.Anche alla luce della nuova disciplina, non può infatti dubitarsi che versi in una situazione di colpa grave il debitore che abbia assunto debiti in maniera del tutto sproporzionata rispetto alle entrate disponibili al momento della loro contrazione, poiché l'assunzione di obbligazioni senza alcuna valutazione sulla possibilità di poterle sostenere denota un’assenza di diligenza – ergo colpa grave - da parte del contraente e ciò indipendentemente dall’eventuale errata o colpevole valutazione che il finanziatore abbia compiuto al momento della concessione del finanziamento.Tale conclusione si basa, nella fattispecie, sull'assunzione da parte del consumatore istante di un monte debiti per un ammontare pari al 106,85% del reddito disponibile, debiti che certamente lasciano perplessi per quanto attiene alla valutazione fatta in sede di erogazione dagli intermediari coinvolti.